Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO VI
- Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie
Art. 115
- Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie
1. Gli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale sono promossi dalle aziende sanitarie secondo criteri unitari, nel rispetto delle direttive emanate a tal fine dalla Giunta regionale.
2. Le direttive regionali sono finalizzate a garantire una migliore efficienza e redditività delle operazioni di dismissione. Per il perseguimento di finalità di interesse generale le direttive possono disporre la destinazione dei beni a finalità sociali o di pubblico servizio.
3. Tra le modalità di valorizzazione e dismissione, le direttive regionali possono prevedere il ricorso a fondi immobiliari chiusi, anche promossi dalla Regione con le procedure di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2 (Interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi), con finalità di valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di iniziative di edilizia residenziale sociale, ai sensi della vigente normativa nazionale. In conformità a quanto previsto dalla l.r. 2/1999 , a tali fondi possono essere conferiti beni anche da parte della Regione e degli enti locali, nonché capitali finalizzati ad assicurare la sostenibilità degli interventi di edilizia residenziale sociale. Possono inoltre essere conferiti, oltre che beni immobili del patrimonio disponibile e diritti reali sugli stessi, anche diritti di concessione o d’uso su beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile.
4. Ove la destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento nei fondi di cui al comma 3, promossi dalla Regione, sia conseguita tramite accordo di programma, si applicano le disposizioni di cui al Capo II, Sezione II della l.r. 35/2011 .
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.