Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO V
- Misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde
Art. 103
- Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili (75)
1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché alle associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003"), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale. (54)
2. Entro il 30 aprile 2012, in coerenza con gli atti della programmazione in materia ambientale, la Giunta regionale provvede a definire con apposito regolamento i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, individuando in particolare:
a) gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia;
c) le modalità per l’individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore;
d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie.
2 bis. Il regolamento prevede altresì i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 tramite la formazione di apposita graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso. (56)
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 413 "Energia – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte, quanto a euro 2.800.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e quanto a euro 200.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.(65)
Art. 104
- Azioni di promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili
1. La Giunta regionale promuove azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili di civile abitazione o ad attività di piccole e medie imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 aprile 2012, individua con propria deliberazione le azioni volte a promuovere l’attivazione dell’accordo stipulato tra Regione e le società di servizi energetici (Energy Service Companies “ESCO”), favorendone in particolare la conoscenza e supportando il raccordo tra le società medesime ed i soggetti interessati all’installazione degli impianti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 105
- Governance regionale sui siti inquinati
1. La Giunta regionale si attiva presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’attribuzione alla Regione Toscana dell’esercizio delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti ricadenti nel territorio regionale definiti di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Ove necessario ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una apposita proposta di legge al Parlamento.
Art. 106
- Interventi in materia di edilizia sostenibile, rigenerazione urbana e portualità minore
1. La Giunta regionale promuove azioni e interventi volti:
a) per quanto concerne l’edilizia sostenibile, a incentivare, in coerenza con la tutela e valorizzazione del paesaggio, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili, l’uso di tecniche di bioedilizia per la realizzazione di edifici e manufatti rurali, anche recuperando tecniche costruttive della tradizione locale, lo sviluppo di filiere produttive di materiali locali collegate all’edilizia, quale quella del legno, lo sviluppo di modalità di auto costruzione e l’efficienza energetica degli edifici e l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti di rinnovabili;
b) per quanto concerne la rigenerazione urbana, a favorire il recupero delle aree urbane, anche attraverso la realizzazione di spazi di lavoro condivisi per nuove imprese di servizi e del mondo delle professioni;
c) per quanto concerne la portualità minore, a favorire la realizzazione di interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico, integrati con i caratteri dell’area di costa ed accessibili ad ampie fasce di popolazione.
1 bis. La Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’attivazione, su edifici di loro proprietà, delle azioni e degli interventi di cui al comma 1 lettera a). (57)
1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 bis è autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro 300.000,00 per l’anno 2013, euro 500.000,00 per l’anno 2014 ed euro 500.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB n. 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013- 2015. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (57)
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.