Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO IV
- Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA"e di valutazione di incidenza)
Art. 102
1. Dopo l'articolo 73 della legge regionale 12 febbraio, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:
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Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA
1. Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:
a) se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;
b) se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali sono integrati con le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 29-ter
del d.lgs. 152/2006. e il provvedimento finale ha anche i contenuti di cui all'articolo 29-sexies.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il parere dell'amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio ed al livello di progettazione, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'AIA in rapporto al diverso livello di progettazione. E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.
4. Ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 3, del d.lgs 152/2006, il proponente ha la facoltà di utilizzare, per la presentazione della domanda di AIA, le analisi, i dati e le informazioni contenute nello studio di impatto ambientale elaborato in sede di VIA, ove questi abbiano uno o più dei requisiti richiesti dall'articolo 29-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
5. In caso di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48, l'AIA è richiesta solo dopo che, ad esito della predetta verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.