Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 97
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis - Governance regionale per la riduzione degli oneri amministrativi
1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre
e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi
a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.
2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. La Regione adotta le misure normative di propria competenza mediante la legge di
semplificazione di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42.
4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di cui al presente articolo, con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 e, comunque, in un periodo non superiore a dodici mesi, impegnando la Giunta regionale a relazionare il Consiglio regionale con opportuna informativa semestrale.".
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.