Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 93
- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2011 (20)
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 le parole: "
alle valutazioni tecniche espresse dai soggetti preposti al relativo rilascio
," sono sostituite dalle seguenti: "agli atti endoprocedimentali a carattere tecnico rilasciati dai soggetti competenti,".2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 dopo le parole: "
venti giorni
" è inserita la seguente: "lavorativi
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.