Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 84
- Modifiche all'articolo 17 della l.r. 53/2008 (18)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 le parole. "
l'iscrizione all'albo artigiani
" sono sostituite dalle seguenti: "l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese
".2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell’avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
".3. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 dopo la parola: "
ometta
" sono aggiunte le seguenti: "o ritardi
".4. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 la parola: "
iscrizione
" è sostituita dalla seguente: "annotazione
".5. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 53/2008 è inserito il seguente:
"
4 bis. Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell’articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato laddove manchi l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa
da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.