Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 81
- Modifiche all'articolo 14 della l.r. 53/2008 (18)
1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "
Comunicazione unica al
registro delle imprese
".2. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa artigiana, il titolare della stessa presenta alla CCIAA nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, una dichiarazione attestante il
possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli). La
dichiarazione determina l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione."
.3. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 sono abrogati.
4. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
5. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione delle annotazioni entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.
".5. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "
cancellazione
" sono soppresse le seguenti: "e di variazione
".6. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 dopo le parole: "
cancellazione
" sono soppresse le seguenti: "e di variazione
".7. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 53/2008 è aggiunto il seguente:
"
7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 9 bis, comma 4, del d.l. 7/2007 la CCIAA è tenuta ad iscrivere l'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.