Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 80
- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 53/2008 (18)
1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituita dalla seguente: "Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese".
2. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
1. Le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti ai fini dell’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fanno eccezione le imprese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali la dichiarazione è facoltativa.
"3. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
4. All’alinea del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "
L’iscrizione all’albo artigiani
" sono sostituite dalle seguenti: "L’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana
".5. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
6. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
5. Il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall’annotazione nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59").
".7. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 le parole: "l’iscrizione all’albo artigiani" sono sostituite dalle seguenti: "l’annotazione come artigiana".
8. Il comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è abrogato.
9. Il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
"
9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese."
.Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.