Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 44
- Modifiche all'articolo 26 della l.r. 24/1994 (7)
1. Nella rubrica dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 la parola "
contabilità
" è soppressa.2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 le parole: "
ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20,
" sono soppresse.3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
"
3. Gli enti gestiscono la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). In particolare l’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme, della legge 8 aprile 1999, n. 87 ("Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della l.r. 77/2004.
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.