Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 20 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 20 - Disposizioni finanziarie
1. Il contributo annuale è determinato, a partire dall’anno 2012 in euro 1.276.000,00, ed è aggiornato annualmente con legge di bilancio.
2. All’onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
3. Le spese relative al personale che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, ammontano a euro 3.784.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
"Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.