Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 36
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 17 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 17 - Regolamento di amministrazione e contabilità
1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARTEA è approvato dalla Giunta regionale e
definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARTEA.
2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.
3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.