Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 34
1. L’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - Bilancio, contabilità e certificazione
1. L’esercizio amministrativo dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. Il direttore adotta:
a) il bilancio preventivo economico, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale, che:
a) approva il bilancio preventivo economico entro sessanta giorni, acquisito il parere del Consiglio regionale;
b) trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il bilancio preventivo economico è adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta
regionale e traduce in termini economici il programma delle attività e il piano triennale degli
investimenti ad esso allegati.
5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale, che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.
6. L’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
7. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
8. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 165/1999.".
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.