Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 28
1. L’articolo 10 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 10 - Attribuzioni del Direttore
1. Il Direttore:
a) rappresenta legalmente l’ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
b) adotta gli atti organizzativi generali nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 14 e propone alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse umane da destinare ad ARTEA;
c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili nell’ambito di uno specifico stanziamento determinato e assegnato dalla Giunta regionale;
d) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane necessarie;
e) adotta ogni altro provvedimento in materia di gestione del personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all’articolo 2;
f) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
g) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;
h) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’ARTEA.
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.