Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 24
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis - Rapporto con enti locali e altri soggetti
1. Nei casi in cui le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolte da soggetti diversi dall’ARTEA, la Giunta regionale, sentita l’ARTEA, adotta specifiche disposizioni per lo svolgimento delle suddette funzioni.
2. I soggetti che, ai sensi della normativa regionale vigente, svolgono le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento, sono tenuti a:
a) operare sulla base delle disposizioni regionali di cui al comma 1;
b) inserire gli esiti delle operazioni effettuate nel sistema informativo dell’ARTEA e contestualmente attestare il rispetto delle procedure.".
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.