Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 21
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Funzioni di organismo pagatore
1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea. In particolare l'ARTEA provvede:
a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
b) all'esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l'organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.
2. L'autorizzazione e controllo dei pagamenti è finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria e comprende i controlli amministrativi ed in loco.
3. L'esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad erogare al richiedente l’importo autorizzato.
4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione, in formato elettronico, di tutti i pagamenti effettuati nei conti dell'ARTEA ed alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali destinate alla Commissione europea.
5. Il raccordo operativo con l'organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa comunitaria in materia.
6. Il raccordo con le autorità nazionali competenti consiste nell'inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali e di quanto altro previsto dalla normativa comunitaria.".
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.