Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 150 ter
- Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni(36)
1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, può concedere contributi straordinari, nell'anno 2012, in misura complessivamente non superiore a 150.000,00 euro, finalizzati al sostegno di progetti promossi dalle associazioni rappresentative di comuni di cui all’articolo 4 della legge medesima.
2. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l’esercizio in forma associata del maggior numero di funzioni.
3. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 111 "Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
4. Agli oneri per l'esercizio 2013 si provvede con legge di bilancio, fermo restando il limite di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.