Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 120
- Ruolo degli ESTAV
1. Nell’ambito delle competenze ed attribuzioni, di cui agli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005 , i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) assolvono le funzioni di supporto alla programmazione di area vasta, realizzando un adeguato raccordo fra la programmazione regionale e la programmazione interaziendale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) l’implementazione delle funzioni demandate agli ESTAV, ai sensi degli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005 , anche in merito alla integrazione socio-sanitaria;
b) il coordinamento dei diversi ESTAV, anche mediante l’istituzione della figura di un coordinatore, al fine di garantire l'interscambio e l’ottimizzazione delle risorse, nonché la realizzazione di gare regionali, che favoriscano la specializzazione dei diversi ESTAV in ragione delle diverse categorie merceologiche;
c) la definizione da parte di ciascun ESTAV dei piani di sviluppo annuali e dei relativi budget economici e degli investimenti in materia di Information and Communication Technology (ICT) per le aziende dell’area vasta di competenza, sulla base degli indirizzi e delle linee di programmazione regionali.
3. Il coordinatore di cui al comma 2, lettera b), individuato dal Presidente della Giunta regionale tra i direttori generali degli ESTAV, è tenuto a presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di ottimizzazione dei processi e delle risorse di pertinenza degli ESTAV.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.