Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 112
- Contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche
1. Per l’anno 2012, nelle more della riforma della normativa regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, è autorizzato un ulteriore finanziamento di euro 3.000.000,00 per l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.
2. I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorità:
a) finanziamento da parte della Regione delle proposte di progetto approvate nei piani sanitari e sociali integrati regionali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
b) adozione, da parte degli enti richiedenti, dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento di cui all’articolo 9 della l.r. 47/1991 ;
c) dati demografici e dati epidemiologici relativi alla disabilità in riferimento al territorio comunale.
3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo di ciascun intervento.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.