Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
Art. 108
- Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso agevolato ai servizi pubblici locali
1. Gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipano finanziariamente ai costi delle prestazioni richieste. Il Consiglio regionale procede con apposita legge alla ricognizione dei servizi soggetti a compartecipazione nel rispetto della normativa statale di riferimento.
2. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in misura proporzionale alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dello strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 ).
3. L’accesso alle agevolazioni previste dai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali è subordinato, oltre che al possesso di specifici requisiti soggettivi, alla situazione economica del richiedente valutata con lo strumento dell’ISEE di cui al comma 2.
4. Il valore ISEE è determinato sulla base della relativa attestazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 109/1998 . Agli utenti non provvisti di attestazione ISEE è applicata la quota di compartecipazione più elevata al costo dei servizi di cui al comma 1 e, nei casi di cui al comma 3, non sono riconosciute agevolazioni.
5. La Regione, per quanto attiene i servizi sanitari e socio-sanitari e gli enti locali, erogatori dei servizi, nell’ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, determinano le fasce di reddito in relazione al valore ISEE e definiscono le corrispondenti misure di contribuzione o condizioni di agevolazione.
6. Ai fini del presente articolo, rimangono esentati dalla valutazione ISEE le persone facenti parte dei progetti di vita indipendente. La Regione garantisce la continuità dei progetti di vita indipendente, revocabili solo nel caso di cessazione della condizione prevista per l’accesso al progetto.
7. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa statale emanata in materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.