Legge regionale 29 giugno 2011, n. 25
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010.
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 4 luglio 2011
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili);
Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 maggio 2011;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità della Toscana nella seduta del 17 maggio 2011;
Considerato quanto segue:
1. Ai fini della razionalizzazione, da parte degli enti dipendenti della Regione, degli obiettivi del patto di stabilità interno, è necessario prevedere in alternativa alla riduzione del 5 per cento della spesa per il personale sostenuta nel 2010, qualora questa non sia possibile, la riduzione del 5 per cento delle spese generali dell’ente, nel pieno rispetto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale 182/2011;
2. È necessario chiarire la portata applicativa dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 65/2010 relativo ai limiti di assunzione di personale per l’anno 2011 specificando, in linea con gli orientamenti in materia di spese del personale degli enti dipendenti regionali espressi anche dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle finanze con riferimento alle leggi finanziarie nazionali, che il limite del rapporto tra spese del personale e spese correnti fissato nella misura del 40 per cento deve essere calcolato prendendo a riferimento l’incidenza della somma delle spese di personale e della somma delle spese correnti della Regione e degli enti dipendenti;
3. È necessario adeguare le previsioni relative ai compensi degli organi dell’Azienda regionale agricola di Alberese alle riduzioni operate, con la l.r. 65/2010 , per gli enti e agenzie regionali, in conformità a quanto prescritto dalla normativa nazionale;
4. In correlazione alle misure di adeguamento dei compensi si proroga la gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese e la permanenza in carica degli altri organi della stessa fino al 31 dicembre 2011;
5. È necessario correggere alcuni errori materiali e rendere più chiara la formulazione di alcuni articoli della l.r. 65/2010 relativi al trasporto pubblico locale, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, nonché procedere a due modifiche testuali della l.r. 42/1998 collegate alle disposizioni della stessa l.r. 65/2010 ;
6. Nell’ambito delle azioni collegate al nuovo progetto regionale per l’autonomia dei giovani, è necessario dettare la disciplina normativa degli interventi di agevolazione all’emancipazione per l’affitto e l’acquisto della prima casa, stanziando le relative risorse;
7. Alcune funzioni di promozione turistica sono attualmente attribuite all’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET” – Toscana Prmozione, è necessario pertanto prevedere il trasferimento a favore dell’Agenzia del personale che svolgeva le medesime funzioni presso le agenzie per il turismo (APT);
8. È necessario prevedere una proroga al 31 dicembre 2011 del termine, fissato dalla legge finanziaria al 30 giugno 2011, per la presentazione da parte della Giunta regionale della proposta di legge concernente la riforma del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti attesa l’evoluzione del quadro normativo a livello statale e la complessità della legge di riordino che richiede tempi più lunghi di quanto originariamente previsto;
9. La Regione vuole estendere il contributo di solidarietà alle famiglie residenti in Toscana di militari caduti nel corso delle missioni internazionali, già previsto per due di essi dalla legge finanziaria, a quelle di altri tre caduti il 17 settembre 2009;
10. È necessario, essendo in corso di definizione le procedure di cui alla l.r. 57/2009 , di trasferimento al patrimonio del Comune di Pescia dell’immobile “Centro di Commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale”, effettuare una complessiva sistemazione e messa a norma dell’immobile medesimo al fine del più completo utilizzo della struttura destinata all’espletamento del servizio pubblico locale di gestione del mercato dei fiori, prevedendo all’uopo un contributo regionale;
11. La legge finanziaria è intervenuta in materia di accesso alle prestazioni sociali, modificando l’articolo 47 della l.r. 41/2005 . In particolare il comma 3 di tale articolo, come modificato dall’articolo 117 della l.r. 65/2010 , ha suscitato dubbi interpretativi per chiarire i quali è opportuno formulare l’interpretazione autentica di tale disposizione;
12. È opportuno anticipare una misura già prevista nella riforma del servizio civile regionale in fase di avanzata elaborazione, consentendo la partecipazione, già ai prossimi bandi regionali di servizio civile, anche a quelle amministrazioni ed enti di carattere nazionale presenti in Toscana che hanno manifestato tale interesse;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.