Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute, di cui all’articolo 117 della Costituzione , la Regione Toscana, nell’ambito delle proprie competenze, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono principalmente perseguiti attraverso:
a) la previsione negli atti di programmazione, di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (12), di iniziative, azioni e misure volte a migliorare la sicurezza stradale in Toscana, nonché il sostegno prioritario agli interventi sulla viabilità regionale che migliorino la sicurezza degli utenti;
b) la previsione di una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale dedicata alla sicurezza stradale, quale principale strumento conoscitivo a livello regionale dello stato delle politiche regionali in materia, nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana, coordinata dalle strutture di supporto di cui all'articolo 6. (8)
c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della Regione in materia di sicurezza stradale denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.