Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64
Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’ articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;
Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
Vista la legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana);
Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della conferenza permanente delle autonomie sociali);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);
Vista la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale, nella sua autonomia, intende partecipare al complessivo processo di riduzione e razionalizzazione della spesa regionale attraverso l’applicazione dei principi di stabilizzazione finanziaria contenuti nel


2. In tale contesto, si dispone la riduzione degli emolumenti attualmente spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, nella misura del 10 per cento fissata dall’


3. Dalla suddetta disposizione resta esclusa la Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) di cui alla l.r. 76/2009 , in quanto l’indennità attribuita alla presidente ed alle componenti della CRPO attualmente in carica è già stata ridotta, nella misura del 10 per cento rispetto all’indennità dell’organismo preesistente, per effetto della deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 30 luglio 2010, n. 62, in sede di prima attuazione della legge che ha modificato la composizione e la disciplina di tale organismo;
4. Dalla medesima disposizione resta altresì esclusa la Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) di cui alla l.r. 20/2007 , in quanto ai suoi componenti spetta già unicamente il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali;
5. Abrogato. (4)
6. In coerenza con i principi della citato

7. La riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana sarà disposta da questo Consiglio con separata deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006 , istitutiva di tale organismo;
8. Ai fini del contenimento della spesa nel rispetto dei parametri definiti dalla normativa nazionale, si provvede ad adeguare anche l’importo delle utilità percepite dai consiglieri regionali e, conseguentemente, dal Presidente della Giunta e dagli assessori, ai sensi della l.r. 3/2009 .
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.