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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64

Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 5
- Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 3/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, salvo quanto disposto al comma 6 bis, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa.
“.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 dopo le parole “
tra il comune di residenza
” sono inserite le seguenti: “
, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220,
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. Il rimborso spese di cui al comma 1, non è corrisposto al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta, cui è assegnata stabilmente un’autovettura di servizio.
6 ter. La quantificazione economica dell’assegnazione di cui al comma 6 bis, anche ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del d.l. 2/2010 convertito dalla l. 42/2010, corrisponde al massimo del rimborso delle spese di trasporto attribuibile ai sensi del presente articolo.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Punto abrogato con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.