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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64

Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’ articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Visto il Sito esternodecreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 26 marzo 2010, n. 42 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 ;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Vista la legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana);


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della conferenza permanente delle autonomie sociali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);


Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);


Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);


Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);


Vista la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale, nella sua autonomia, intende partecipare al complessivo processo di riduzione e razionalizzazione della spesa regionale attraverso l’applicazione dei principi di stabilizzazione finanziaria contenuti nel Sito esternod.l. 78/2010 , convertito dalla Sito esternol. 122/2010 , che prevede disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica da realizzare anche attraverso misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi;


2. In tale contesto, si dispone la riduzione degli emolumenti attualmente spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, nella misura del 10 per cento fissata dall’Sito esternoarticolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010 , convertito dalla Sito esternol. 122/2010 ;


3. Dalla suddetta disposizione resta esclusa la Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) di cui alla l.r. 76/2009 , in quanto l’indennità attribuita alla presidente ed alle componenti della CRPO attualmente in carica è già stata ridotta, nella misura del 10 per cento rispetto all’indennità dell’organismo preesistente, per effetto della deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 30 luglio 2010, n. 62, in sede di prima attuazione della legge che ha modificato la composizione e la disciplina di tale organismo;


4. Dalla medesima disposizione resta altresì esclusa la Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) di cui alla l.r. 20/2007 , in quanto ai suoi componenti spetta già unicamente il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali;


5. Abrogato. (4)

Punto abrogato con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 2.



6. In coerenza con i principi della citato Sito esternod.l. 78/2010 ed in attuazione della risoluzione del Consiglio regionale 7 dicembre 2010, n. 27, si prevede la riduzione da sette a cinque del numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana, a partire dal primo rinnovo di tale organismo successivo alla presente legge;


7. La riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana sarà disposta da questo Consiglio con separata deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006 , istitutiva di tale organismo;


8. Ai fini del contenimento della spesa nel rispetto dei parametri definiti dalla normativa nazionale, si provvede ad adeguare anche l’importo delle utilità percepite dai consiglieri regionali e, conseguentemente, dal Presidente della Giunta e dagli assessori, ai sensi della l.r. 3/2009 .


Approva la presente legge


CAPO I
- Misure per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa
Art. 1
- Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale
1. I compensi, comunque denominati, corrisposti ai componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, come determinati ai sensi delle fonti normative di seguito elencate, sono ridotti del 10 per cento:
a) articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) e conseguente deliberazione del Consiglio regionale 14 novembre 2006, n. 114 (Comitato regionale per le comunicazioni “CORECOM”. Indennità spettanti ai componenti);
b) articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e conseguente deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 9 marzo 2009, n. 12 (Rideterminazione indennità di funzione dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione);
c) articolo 18, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
d) articolo 27, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
e) articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
f) articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza).
f bis) articolo 17 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e conseguente deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 3 luglio 2000, n. 24 (Gettone di presenza ai componenti il Consiglio delle Autonomie locali). (5)

Lettera aggiunta con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 3.

2. I compensi come risultanti dalla riduzione di cui al comma 1, non possono essere comunque aumentati fino al 31 dicembre 2013.
Art. 2
- Modifiche dell’articolo 17 della l.r. 36/2000
CAPO II
- Riduzione del numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana
Art. 3
- Modifiche dell’articolo 21 della l.r. 22/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 22/2002, la parola: “
sette
” è sostituita dalla seguente: “
cinque
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 22/2002, la parola: “
sei
” è sostituita dalla seguente: “
quattro
” e la parola “
tre
” è sostituita dalla seguente: “
due
”.
CAPO III
- Adeguamento delle utilità corrisposte ai consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale
Art. 4
- Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 3/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “
tessera autostradale per il territorio nazionale;
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
5 bis. Ai soggetti di cui all’articolo 1, spettano inoltre le seguenti utilità: dotazione di apparecchio telepass con abilitazione alla zona a traffico limitato e di giornali quotidiani.
5 ter. La quantificazione economica delle utilità di cui al comma 5 bis, anche ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è determinata annualmente dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta regionale per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
”.
Art. 5
- Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 3/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, salvo quanto disposto al comma 6 bis, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa.
“.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 dopo le parole “
tra il comune di residenza
” sono inserite le seguenti: “
, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220,
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. Il rimborso spese di cui al comma 1, non è corrisposto al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta, cui è assegnata stabilmente un’autovettura di servizio.
6 ter. La quantificazione economica dell’assegnazione di cui al comma 6 bis, anche ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del d.l. 2/2010 convertito dalla l. 42/2010, corrisponde al massimo del rimborso delle spese di trasporto attribuibile ai sensi del presente articolo.
”.
CAPO IV
- Disposizioni finali
Art. 6
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2011, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 3, decorrono dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 1.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Punto abrogato con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 maggio 2011, n. 17 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.