Menù di navigazione

Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 28 settembre 2010;


Considerato quanto segue:


1. La necessità di semplificare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le norme relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei induce a rivedere la normativa vigente, sostituendo alle autorizzazioni personali e turistiche, rilasciate attualmente dai comuni, un’autorizzazione unica regionale diversificata sotto il profilo della validità temporale;


2. La funzione autorizzatoria viene ricondotta a livello regionale, ritenendolo, in applicazione del principio di adeguatezza, quello più idoneo a garantire l’uniformità delle procedure;


3. Sempre nel rispetto del principio di adeguatezza sono mantenute le funzioni autorizzatorie relative alla raccolta riservata e alla raccolta a pagamento in capo alle province e comunità montane;


4. Al fine di agevolare coloro che effettuano la raccolta di funghi epigei spontanei per integrare il reddito si introduce un meccanismo di deroga ai limiti giornalieri di raccolta;


5. Per tutelare l’ecosistema viene previsto che province e comunità montane possano introdurre limitazioni alla raccolta;


6. L’esperienza maturata in più di dieci anni di applicazione della legge ha evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione e adeguamento di alcune disposizioni.


Approva la presente legge


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Raccolta dei funghi epigei spontanei
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette), nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all’articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.
2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:
a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;
b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 .
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Limiti di raccolta
1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.
3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali, autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunità montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attività nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.
5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l’autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all’estensione ed alla tipologia del territorio boscato.
6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.
”.
Art. 3
- Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 5 della l.r. 16/1999 è abrogato.
Art. 4
- Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 6 della l.r. 16/1999 è abrogato.
Art. 5
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: “
Raccolta per fini scientifici
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.
”.
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 8 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Autorizzazione alla raccolta
1. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore.
2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:
a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;
b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.
4. I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta.
5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 17. L’attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:
a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;
c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l’attivazione ed il funzionamento del servizio.
”.
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 16/1999 è abrogato.
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 11 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Raccolta riservata
1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009, alla provincia o alla comunità montana, l’autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell’ecosistema.
3. Le province o le comunità montane decidono, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell’intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.
4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
5. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.
6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.
”.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 12 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Raccolta a pagamento
1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 39/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009.
2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.
3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall’ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.
4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente.
5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
”.
Art. 10
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:
a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini);
b) due centimetri per l' Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr. : Fr.) Singer (= Tricholoma georgii) (prugnolo).
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2. Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria.
”.
3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 16/1999 è aggiunta la seguente:
d bis) dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti all’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura “Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in produzione”
.”
Art. 11
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunità montane interessate.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 16/1999 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.
”.
Art. 12
- Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 15 della l.r. 16/1999 è abrogato.
Art. 13
- Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 16 della l.r. 16/1999 è abrogato.
Art. 14
1. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l’esibizione di un documento idoneo a dimostrare l’identità e l’autorizzazione di cui all’articolo 8.
”.
Art. 15
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 16/1999, le parole: “
Il comune
” sono sostituite dalle seguenti: “
La provincia e la comunità montana
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 16/1999, le parole: “
Il comune
” sono sostituite dalle seguenti: “
La provincia e la comunità montana
”.
3. Al comma 4 ter dell’articolo 24 della l.r. 16/1999, le parole: “
dal comune
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla provincia e dalla comunità montana
”.
Art. 16
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 40,00 a euro 240,00:
1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;
2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 4, comma 4 o dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5;
4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all’articolo 9;
5) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13;
6) per la violazione dei divieti di cui all’articolo 14;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure copia dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell’articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.
”.
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 26 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Ripartizione proventi
1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all’articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell’importo complessivo rimane a disposizione della Regione;
b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell’80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata.
2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.
”.
Art. 18
- Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 16/1999
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 26 bis - Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono introitate nell’unità previsionale di base (UPB) 322 “Proventi diversi” del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è destinato alle province ed alle comunità montane secondo le disposizioni di cui all’articolo 26 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese di investimento” del bilancio regionale. Il restante 10 per cento rimane a disposizione della Regione per le finalità di cui all’articolo 17 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese correnti” del bilancio regionale.
”.
Art. 19
- Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2011.
2. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.