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Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 24 novembre 2010

Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 11 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Raccolta riservata
1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009, alla provincia o alla comunità montana, l’autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell’ecosistema.
3. Le province o le comunità montane decidono, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell’intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.
4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
5. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.
6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.