Art. 13
- Sanzioni
1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00. (27) Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18.
(98) Parole inserite con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.
1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III. (28) Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.
2. Chiunque, dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'articolo 14, realizza opere di cui all'articolo 1,
(3) Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.
senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3,00 per metro cubo di volume invasabile dall'opera di ritenuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a euro 5.000,00.
3. Chiunque realizza opere di cui all’articolo 1,
(3) Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.
in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.
4. Chiunque gestisce opere di cui all’articolo 1,
(3) Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.
in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, e all’articolo 9, commi 1 e 2, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
5. Se le opere indispensabili di cui all’articolo 8, comma 2, e gli interventi di urgenza di cui all'articolo 8, comma 3, e all’articolo 9, comma 3, sono stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
6. In caso di inosservanza degli ordini di immediata realizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 9, comma 3, nonché degli ordini di demolizione di cui all’articolo 10, comma 1,
ed all’articolo 11 quater, comma 7, (29) Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18.
si applica una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del costo degli interventi eseguiti d'ufficio.
7. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto che omette di comunicare la cessione della proprietà o il cambio di gestione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.
9. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni previste dal presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.
12. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.