Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009
1.La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo. (79)
2.Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti. (80)
3.Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce la documentazione di cui al comma 1 del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, comprendente almeno:
a)in caso di impianti da regolarizzare, il progetto definitivo degli interventi di adeguamento per le opere difformi;
b)in caso di impianto da autorizzare in sanatoria, il progetto esecutivo dell’impianto esistente nonché il progetto definitivo degli interventi di adeguamento prescritti dalla struttura regionale competente. (81)
4.La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. (82)
5.Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
6.La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2. (83)
può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o autorizzata la sanatoria. A tal fine la struttura regionale competente (84)
assegna al titolare dell’impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.