Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1-Oggetto e principi
Art. 2-Obiettivi

Art. 3- Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro
Art. 4-Banca dati dei saperi delle donne
Art. 5-Modifiche agli articoli 1 e 19 della l.r. 5/2008
Art. 6-Progetti delle associazioni
Art. 7-Forum della cittadinanza di genere
Art. 8-Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere
Art. 9-Analisi di genere nell’attività normativa e nella programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008
Art. 10 -Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/1999
Art. 11-Parametri di genere negli atti regionali che attribuiscono contributi
Art. 12-Coordinamento delle risorse
Art. 13-Bilancio di genere
Art. 14-Statistiche di genere
Art. 15-Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne
Art. 16-Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell’occupazione. Modifiche agli articoli 13 e 21 della l.r. 32/2002
Art. 17- Cittadinanza di genere nelle politiche economiche
Art. 18- Cittadinanza di genere nella politica sanitaria. Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della l.r. 40/2005
Art. 19- Cittadinanza di genere nella società dell’informazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2004
Art. 20- Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 22/2002
Art. 21- Formazione del personale in materia di pari opportunità
Art. 22 - Programmazione
Art. 23- Revoca dei finanziamenti
Art. 24- Norme transitorie
Art. 25- Norma finanziaria
Art. 26- Entrata in vigore
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.