Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 17
- Cittadinanza di genere nelle politiche economiche
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’
articolo 12 della legge 25 febbraio
1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) e nel rispetto dei principi dell’
articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), predispone azioni per:




a) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e quindi l’avvio e la gestione competente della propria attività;
b) promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, particolarmente nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.