Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
TITOLO I
-Disposizioni generali
CAPO I
-Oggetto, principi e obiettivi
Art. 1
-Oggetto e principi
1. La presente legge attua l’articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto che sancisce il diritto alle pari opportunità fra donne ed uomini e alla valorizzazione delle differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.
Art. 2
-Obiettivi
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, persegue i seguenti obiettivi:
a) agire nel rispetto dell’universalità dell’esercizio dei diritti di donne e uomini;
b) eliminare gli stereotipi associati al genere;
c) promuovere e difendere la libertà e autodeterminazione della donna;
d) sostenere l’imprenditorialità e le professionalità femminili;
e) favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione;
f) promuovere interventi a sostegno dell’equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;
g) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale;
h) integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella programmazione e nella attività normativa;
i) promuovere uguale indipendenza economica fra donne ed uomini, anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona “Verso un’Europa dell’innovazione e della conoscenza” del marzo 2000.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.