CAPO IV
Art. 12
- Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto
1. Quando il soggetto titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto è diverso dal proprietario del terreno su cui l'impianto sorge, quest'ultimo, se il primo non provvede, è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni della presente legge, salvo il suo diritto di rivalsa secondo le norme della legge civile.
2. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto è altresì tenuto a comunicare
alla struttura regionale competente (87) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 20.
entro trenta giorni dal perfezionamento dei relativi atti, l'avvenuta cessione della proprietà o la variazione del soggetto cui a qualunque titolo è affidata la gestione dell'impianto.
Art. 13
- Sanzioni
1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00. (27) Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18.
(98) Parole inserite con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.
1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III. (28) Comma prima inserito con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 4.
2. Chiunque, dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'articolo 14, realizza opere di cui all'articolo 1,
(3) Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.
senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3,00 per metro cubo di volume invasabile dall'opera di ritenuta. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a euro 5.000,00.
3. Chiunque realizza opere di cui all’articolo 1,
(3) Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.
in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.
4. Chiunque gestisce opere di cui all’articolo 1,
(3) Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2010, n. 52, art. 2.
in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, e all’articolo 9, commi 1 e 2, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
5. Se le opere indispensabili di cui all’articolo 8, comma 2, e gli interventi di urgenza di cui all'articolo 8, comma 3, e all’articolo 9, comma 3, sono stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
6. In caso di inosservanza degli ordini di immediata realizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 9, comma 3, nonché degli ordini di demolizione di cui all’articolo 10, comma 1,
ed all’articolo 11 quater, comma 7, (29) Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2014, n. 43, art. 18.
si applica una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del costo degli interventi eseguiti d'ufficio.
7. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto che omette di comunicare la cessione della proprietà o il cambio di gestione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.
9. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni previste dal presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.
12. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.
Art. 14
1. La Giunta regionale approva il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di cui all'articolo 1, nel rispetto delle norme tecniche relative alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento dell’
articolo 61, comma 4, del d.lgs. 152/2006 .
Il regolamento definisce altresì i criteri per l'individuazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 5 ter, indicando casi e modalità di deroga alle disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo. (89) Parole aggiunta con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 22.
2. Il regolamento di cui al comma 1, definisce in particolare i seguenti elementi:
a) contenuti essenziali delle domande di autorizzazione;
c) forme e contenuti dei fogli di condizioni;
d) modalità di indagine e controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori di costruzione degli impianti e criteri per l'effettuazione del collaudo;
e) forme e periodicità dei rapporti tecnici sullo stato di manutenzione e di efficienza delle opere;
f) criteri per l'individuazione degli invasi da sottoporre a controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio;
3. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) la definizione omogenea di nozioni, parametri e specifiche tecniche di riferimento, in coerenza con la normativa tecnica statale;
b) la suddivisione in classi degli impianti soggetti alle disposizioni della presente legge, in base all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume d’invaso;
c) la definizione degli stati di rischio indotto in rapporto all’incidenza sul territorio e alla vulnerabilità dell’ambiente circostante, individuati su un’area significativa calcolata in proporzione al volume dell’invaso;
d) la classificazione di rischio degli impianti, sulla base della classe d’invaso attribuita ai sensi della lettera b) e dello stato di rischio determinati con le modalità di cui alla lettera c);
e) le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta e gli eventuali adempimenti per la messa in sicurezza delle stesse, nonché, in caso di cessazione definitiva dell’impianto e abbandono dell’invaso, l’iter procedurale di autorizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi, demolizione e messa in sicurezza, la documentazione da allegare, ed i relativi poteri di prescrizione;
h) l’individuazione dei contenuti essenziali del piano di gestione dell’invaso ai sensi dell’
articolo 114 del d.lgs. 152/2006 , nelle more dell’emanazione delle disposizioni tecniche di cui all’
articolo 20, comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).
Art. 14 bis
1. La Regione promuove accordi o convenzioni con gli ordini professionali interessati, al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati progettuali e tecnici necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge a carico dei proprietari o dei soggetti che, a qualunque titolo, eserciscono gli invasi.
2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 non comportano oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 14 ter
1. Per l’espletamento delle procedure istruttorie di cui alla presente legge sono stabiliti gli oneri istruttori nelle seguenti misure:
a) per istruttorie a seguito di istanza di costruzione di nuovi invasi di cui all’articolo 3: euro 250,00;
b) per istruttorie a seguito di istanza di interventi di adeguamento su invasi di cui all’articolo 3: euro 200,00;
c) per istruttorie a seguito di istanza di dismissione di invasi di cui all’articolo 9, comma 2: euro 200,00.
a) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 2 e all’articolo 11 ter, comma 1: euro 50,00;
b) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera a), e all’articolo 11 ter, comma 2: euro 200,00;
c) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera b), e all’articolo 11 quater: euro 300,00.
3. Per gli impianti aventi finalità d’uso irriguo si applica una riduzione delle tariffe di cui al presente articolo pari al 30 per cento.
Art. 14 quater
1. Agli oneri di cui all’articolo 2 bis, stimati in euro 50.000,00 per l’anno 2015 ed in euro 10.000,00 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti stabiliti dall’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 14 quinquies
1. Entro il 31 luglio 2016 il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”), è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge, come modificata dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009). 2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 5 ter, e 11 bis, comma 3 bis, della presente legge.
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 18/R/2010, in quanto compatibili con la presente legge, come modificata dalla l.r.24 /2016 . 4. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ove necessario, linee guida per l’attuazione delle procedure di cui al capo II e III della presente legge.
Art. 14 sexies
1. Ferme restando le disposizioni di prima applicazione di cui all'articolo 14 quinquies, ai procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio e la modifica delle opere di sbarramento ed opere di ritenuta e a quelli connessi alle denunce di esistenza degli impianti esistenti, avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2016 si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla l.r. 24/2016 , fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti ove compatibili. Art. 15
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);