CAPO III
Art. 10 bis
1. Il presente capo detta disposizioni per la verifica del rischio, per il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio, per la regolarizzazione e per l'autorizzazione in sanatoria delle opere e degli invasi soggetti alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, esistenti o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14 e di seguito indicati con il termine “impianti esistenti”.
2. Per le opere di cui al presente capo restano ferme tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda gli eventuali titoli abilitativi prescritti anche in sanatoria.
Art. 10 ter
Abrogato.
Art. 11
1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui all’articolo 10 bis, comma 1, inoltra alla struttura regionale competente denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti medesimi. (70) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 14.
2. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i contenuti essenziali di cui alla denuncia di esistenza comprendenti almeno i dati tecnici relativi all’ubicazione, al dimensionamento e alle caratteristiche costruttive dell’impianto.
3. I dati tecnici di cui al comma 2 sono dichiarati con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in scheda redatta sulla base del modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 14.
Art. 11 bis
3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria la struttura regionale competente:
a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 14, provvede secondo quanto previsto all'articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4;
3 bis) La struttura regionale competente individua altresì gli impianti di cui ai commi 2 e 3, lettera a), per i quali, previa valutazione di esclusione di rischi per l’incolumità pubblica, trovano applicazione le deroghe di cui all’articolo 1, comma 5 ter, ivi compresa l’esenzione dalla presentazione della relazione di cui all’articolo 11 ter, comma 2, lettera a). (74) Comma aggiunto con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 15.
Art. 11 ter
1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 2, dichiara la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. (75) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 16.
2. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a):
a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all’impianto;
b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni. (76) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 16.
3. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all' attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. (77) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 16.
Art. 11 quater
1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo. (79) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.
2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti. (80) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce la documentazione di cui al comma 1 del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, comprendente almeno:
a) in caso di impianti da regolarizzare, il progetto definitivo degli interventi di adeguamento per le opere difformi;
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. (82) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 17.
5. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
Art. 11 quinquies
1. La struttura regionale competente esegue i controlli previsti dal d.p.r. 445/2000, anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle denunce di esistenza di cui all'articolo 11, nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sanatoria, presentata ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 2, e dell’articolo 11 quater. (85) Comma così sostituito con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 18.
2. Nell’ambito dell’attività di controllo di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, resta ferma la facoltà della struttura regionale competente (86) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 18.
di dare prescrizioni nonché disporre interventi, da eseguirsi a cura e spese del proprietario o gestore, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti di cui al presente capo. 3. Gli impianti autorizzati alla prosecuzione all’esercizio, quelli regolarizzati o autorizzati in sanatoria ai sensi del presente capo, nonché quelli successivamente modificati sono soggetti alle disposizioni di cui al capo II per quanto applicabili.
4. Nelle more dell’istruttoria dei procedimenti di cui al presente capo il proprietario o gestore dell’invaso che ha presentato la denuncia di esistenza garantisce la sicurezza dell’impianto ai fini della pubblica incolumità, anche mediante opere di messa in sicurezza nonché la temporanea sospensione dell’esercizio dell’impianto.
Art. 11sexies
1. Il regolamento di cui all’articolo 14 prevede la disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti di cui al presente capo.