CAPO II
Art. 3
- Domanda di autorizzazione e progetto preliminare
3. L'approvazione del progetto preliminare è immediatamente comunicata,
a cura della struttura regionale competente, (51) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 5.
al soggetto richiedente che può procedere alla presentazione del progetto definitivo redatto con i contenuti di cui all’
articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006 , come specificati dalle norme del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14. La presentazione del progetto definitivo è corredata dalla valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente in materia.
Art. 4
- Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
1. La struttura regionale competente (52) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 6.
, effettuata l'istruttoria del progetto definitivo, lo approva e rilascia l'autorizzazione alla costruzione, previa sottoscrizione di due distinti fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme da rispettare durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione e all'esercizio dello stesso concernenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza.
2. Quando lo sbarramento per il quale viene chiesta l'autorizzazione comporta l'utilizzo di acque pubbliche, l'approvazione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in merito ai casi di accertata urgenza.
3. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la costruzione delle opere di cui all'articolo 1, da parte del comune competente, è subordinato all'approvazione del progetto definitivo ai sensi della presente legge.
Art. 5
- Esecuzione lavori
1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di cui alla presente legge, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori stessi, quale responsabile della loro corretta esecuzione, nel rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni per la costruzione di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L’esecuzione dei lavori è subordinata agli adempimenti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico di cui agli articoli da 95 a 118
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Art. 6
- Collaudo
2. Il collaudatore è nominato dal titolare dell'autorizzazione tra soggetti aventi i requisiti professionali di cui all’
articolo 188, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della
L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali per quanto attiene la specifica competenza in materia di sbarramenti. Non possono essere nominati collaudatori coloro che siano intervenuti nelle attività di autorizzazione, progettazione, direzione, esecuzione, vigilanza e controllo delle opere da sottoporre a collaudo e che, nel caso di impianti di proprietà privata, siano alle dipendenze di enti pubblici cui compete l'emanazione degli atti inerenti alle suddette attività.
4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato.
Art. 7
- Esercizio e vigilanza
3. Il soggetto di cui al comma 2, provvede, in maniera continuativa e per tutta la durata dell'impianto, al controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le relative opere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Alle scadenze indicate nel predetto foglio di condizioni, il medesimo soggetto presenta
alla struttura regionale competente (59) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 9.
appositi rapporti, redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'articolo 6, comma 2, attestanti la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere relative al medesimo.
4. La struttura regionale competente (60) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 9.
in qualunque momento può apportare le modifiche ritenute necessarie al foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 4, comma 1. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto al rispetto di tali eventuali successive modifiche.
Art. 8
- Poteri di controllo
1. La struttura regionale competente (61) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 10.
effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti appartenenti alle tipologie individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, in relazione alla loro maggior rilevanza ed incidenza sul territorio.
2. La struttura regionale competente (62) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 10.
che, nel corso del controllo ad un impianto, rileva difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possono costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, nonché potenziale pericolo per la pubblica incolumità, prescrive gli interventi e le opere indispensabili, che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto a realizzare, dandone immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.
3. La struttura regionale competente (63) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 10.
che, a seguito di visita di controllo, accerta l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possono far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, ordina direttamente al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto, la realizzazione immediata degli interventi e delle opere di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.
4. La struttura regionale competente assicura (64) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 10.
alla autorità di bacino competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolte nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
Art. 9
- Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso
1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, comunica tempestivamente la temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio delle stesse
alla struttura regionale competente (65) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 11.
che può, in ogni momento, prescrivere i necessari adempimenti finalizzati alla messa in sicurezza del medesimo impianto.
2. In caso di cessazione definitiva dell’esercizio dell’impianto e di abbandono dell’invaso, il soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero il proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, esegue, a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni impartite, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi ovvero gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa autorizzazione
della struttura regionale competente. (66) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 11.
3. La struttura regionale competente (67) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 11.
, in caso di pericolo per la pubblica incolumità ordina al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto dismesso, ovvero del proprietario del terreno su cui il medesimo sorge, l’immediata realizzazione dei lavori e gli interventi di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio con spese a carico dello stesso soggetto interessato.
4. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i tempi e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 1, nonché i contenuti essenziali della domanda di autorizzazione dei lavori e degli interventi cui al comma 2 e la documentazione tecnica da allegare alla stessa.
Art. 10
- Demolizioni
1. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti senza la prescritta autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 13, comma 2,
la struttura regionale competente (68) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 12.
ordina la demolizione a cura e spese degli interessati entro un congruo termine all'uopo fissato. Ove tale termine trascorra inutilmente,
la struttura regionale competente (68) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 12.
dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione con spese a carico del soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l'impianto, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.
2. In caso di cessazione definitiva delle opere di ritenuta e di abbandono dell’invaso,
la struttura regionale competente (69) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 12.
può altresì autorizzare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, la demolizione dell’impianto su istanza del soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero del proprietario del fondo in cui lo stesso sorge. In ogni caso, ove necessario alla tutela della pubblica incolumità,
la struttura regionale competente (69) Parole così sostituite con l.r. 11 marzo 2016, n. 24, art. 12.
può ordinare la demolizione dell’impianto dismesso ai sensi dell’articolo 9, comma 3.