Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 3
- Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro
1. La Regione promuove ed incentiva azioni volte alla conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini nei seguenti ambiti:
a) sperimentazione di formule di organizzazione dell’orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro;
b) promozione di un’equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna ed uomo;
c) incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;
d) attuazione di interventi nell’ambito del governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città;
e) lotta agli stereotipi di genere che limitano le scelte lavorative e l’assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne.
2. I progetti relativi alle azioni di cui al comma 1, sono predisposti dalle province, dai circondari, dagli enti locali, dalle categorie economiche e sociali a carattere territoriale e dalle associazioni di cui all’articolo 6.
3. Ai fini della predisposizione dei progetti di cui al comma 2, le province promuovono forme di concertazione tra i soggetti di cui al medesimo comma 2.
5. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate. (11)
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.