Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 6
-Progetti delle associazioni
1. La Regione, oltre ai progetti di cui all’articolo 3, concede finanziamenti a progetti proposti dalle associazioni il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:
a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) l’aiuto alla tutela in giudizio nel caso di violazione dei diritti.
1 bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri:
a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”);
b) registro di cui allalegge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato). (12)
2. I progetti sono presentati alla Regione, che li approva nei tempi e con le modalità previsti dal piano regionale di cui all’articolo 22 e sono realizzati dalle associazioni proponenti.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.