Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 12
-Coordinamento delle risorse
1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse nonché coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l’integrazione tra le risorse regionali e:
a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, nonché quelle per l’imprenditoria femminile;
b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai fini dell’integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.