Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 30
- Modifica all’articolo 6 della l.r. 42/1998
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:
“
7 bis. In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell’articolo 22, la Regione, in accordo con gli enti locali interessati, può trasferire le risorse regionali destinate ai servizi di cui al comma 4, lettera a), direttamente al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell’articolo 22, comma 2.
”.Art. 31
- Modifica all’articolo 7 della l.r. 42/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 42/1998 le parole: “I
l Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) di cui all’art. 16 della L.R. 16.01.1995, n. 5
” sono sostituite dalle seguenti: “Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2005
”.Art. 32
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 42/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998 le parole: “
Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla L.R. 16.01.1995, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto” sono sostituite dalle seguenti: “Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999)
”.2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998, le parole: “
i Piani urbani del traffico
” sono sostituite dalle seguenti: “i piani urbani della mobilità
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.