Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
CAPO VII
- Bilancio e finanze
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
Art. 63
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 81/2000
1. L’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), è sostituito dal seguente:
“
Art. 2 - Principi generali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni
amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai
rispettivi ordinamenti.
2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato, l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di
vigilanza e controllo.
3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione, previa integrazione della deliberazione di cui all’articolo 4.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.
”.Art. 64
- Modifica all’articolo 4 della l.r. 81/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
“
1. Sono riservate alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'articolo 2;
b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell’igiene degli alimenti, dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano.
”.Art. 65
- Modifica all’articolo 15 della l.r. 81/2000
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:
“
2 bis. I procedimenti sanzionatori in corso fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4 sono portati a termine secondo le disposizioni previgenti.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.