Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
CAPO IV
- Politiche formative, beni e attività culturali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 24
-Modifica all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 septies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:
“
6 bis. Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma
3.
”.Art. 25
-Modifica all'articolo 12 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l’impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.