Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
CAPO II
- Sviluppo economico
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)
Art. 8
-Modifica all'articolo 6 della l.r. 34/1994
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:
“
1 bis. Il Consiglio regionale può deliberare una proposta di nuova delimitazione che è trasmessa alla Giunta regionale per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 5, commi 3, 4 e 5.
”.SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.)
Art. 9
- Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/1996
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.), è sostituito dal seguente:
“
2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.A. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all’articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 41/1994.
”.2. I commi 2 bis e 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 sono abrogati.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 le parole: “
e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b)
” sono soppresse.SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)
Art. 10
- Modifica all'articolo 9 della l.r. 35/2000 (70)
Abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 11
- Modifica all'articolo 13 della l.r. 28/2005 (71)
1. Abrogato.
Art. 12
-Modifica all'articolo 14 della l.r. 28/2005 (71)
1. Abrogato.
Art. 13
-Sostituzione dell'articolo 110 della l.r. 28/2005 (71)
1. Abrogato.
Art. 14
-Inserimento dell'articolo 111 ter della l.r. 28/2005 (71)
1. Abrogato.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 15
-Modifica all'articolo 5 della l.r. 45/2007
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), è aggiunto il seguente:
“
4 bis. Il soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell’articolo 4, presenta richiesta di cancellazione dell’iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l’atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, ha avuto esito definitivo.
”.Art. 16
-Modifica all'articolo 19 della l.r. 45/2007
1. ll comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 45/2007 è sostituito dal seguente:
“
2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all'ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.
”.Art. 17
-Modifica all'articolo 20 della l.r. 45/2007
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l. r. 45/2007 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Le aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall’articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:
a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.