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Legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 5 marzo 2008

Art.1
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.”
.
2. Alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente periodo: “,
anche attraverso l’incentivazione all’acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.
”.
Art. 2
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 38/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “
ad esclusione dei soggetti individuati all’articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.
”.
Art. 3
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 4
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 38/2007 le parole: “
ai sensi dell’articolo 35
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
7 bis. L’Osservatorio cura il monitoraggio dell’attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L’Osservatorio propone, altresì, atti di indirizzo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica.
”.
Art. 5
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007, le parole: “
dal/dalla dirigente regionale competente per materia” sono sostituite dalle seguenti: “dal/dalla dirigente regionale competente in materia di Osservatorio e dal/dalla dirigente regionale competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
”.
Art. 6
1. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007, è abrogata.
Art. 7
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 8
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente:
1 bis. Le stazioni appaltanti comunicano l’eventuale esito negativo della verifica di cui al comma
1 alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
”.
Art. 9
- Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 38/2007
1. L’ articolo 18 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 10
- Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 38/2007
1. La rubrica dell’articolo 19 della l.r. 38/2007 è sostituita dalla seguente: “Promozione della continuità occupazionale”.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 19 della l.r. 38/2007, sono abrogati.
Art. 11
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 38/2007, è abrogato.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 38/2007, è abrogato.
3. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 12
1. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 21 della l.r. 38/2007, sono abrogati.
Art. 13
- Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 38/2007
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
Art. 23 bis
Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresì agli appalti pubblici di servizi.
”.
Art. 14
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 15
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 16
- Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 28 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 17
1. Al termine del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 38/2007 è aggiunto, dopo il punto, il seguente periodo: “
Tali atti forniscono altresì indicazioni ai fini del rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati.
”.
Art. 18
- Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 35 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 19
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 20
- Abrogazione dell’articolo 37 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 37 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 21
- Abrogazione dell’articolo 39 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 39 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 22
- Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 38/2007
1. L’articolo 41 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 23
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
2 bis. Il programma contiene altresì l’elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l’acquisizione. Tale acquisizione deve rispettare la quota percentuale minima del trenta per cento prevista dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo).
”.
2. Al termine del comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente periodo: “
e da atto del rispetto delle percentuali di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati così come stabilite dalle disposizioni vigenti.
”.
Art. 24
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 38/2007 le parole: “
dirigente regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dirigente dell’ente appaltante
”.
Art. 25
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 38/2007 è sostituita dalla seguente:
c) le modalità organizzative dello svolgimento delle procedure di forniture e servizi;
”.
Art. 26
1. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 66 della l.r. 38/2007, è abrogato.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.