Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
CAPO I
- Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
Art. 2
- Validità degli atti pubblicati
1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati.
2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.
2 ter. I bilanci, i consuntivi e altri tipi di atti di rilevanti dimensioni, di per sé o per i relativi allegati, sono pubblicati in appositi supplementi. (25)
3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all’articolo 10 ha solo carattere informativo.
Art. 3
- Articolazione del BURT
Abrogato (26)
Art. 4
Parte prima (27)
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi e i regolamenti regionali, e i loro testi coordinati;
c) il programma regionale di sviluppo (PRS), il documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR), e ogni altro atto di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
d) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera c);
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana, i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano indirizzi per la loro applicazione;
h) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
i) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.
Art. 5
- Parte seconda
1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:
a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d); (28)
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d); (28)
c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;
g) atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, non contenenti dati personali; (28)
2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.
Art. 5 bis
Parte terza (4)
1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:
a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.
Art. 5 ter
Parte quarta (29)
1. Sono pubblicati nella parte quarta del BURT:
a) gli atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali;
b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b).
Art. 6
Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza (12)
1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 6. (30)
Art. 7
Richiesta di pubblicazione
1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte (32) del BURT individuata dalla presente legge, (33) a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT individuata dalla presente legge (33) da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione. (19)
Art. 8
- Termini per la pubblicazione
1. Il termine di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all’articolo 43 dello Statuto della Regione Toscana decorrono rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione. (34)
2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURT.
Art. 9
- Correzione degli errori
1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso alla struttura competente per la pubblicazione, sul BURT è pubblicato un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione. (35)
2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT pubblica (36) un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e il testo corretto. (36) Se necessario è ripubblicato l’intero testo.
2 bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed inequivoco (18) errore materiale, il dirigente dell’ufficio del BURT, d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l’errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono. (10)
2 ter. L’avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione. (10)
3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.
4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell’intero testo.
5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:
a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;
b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;
c) dal dirigente che ha adottato l’atto per gli atti dirigenziali.
Art. 10
- Testi coordinati degli atti normativi(11)
1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata “Raccolta normativa”, nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.
2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.
3. L’accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.
4. E' garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.
5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all' articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Art. 11
- Periodicità della pubblicazione
1. Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.
CAPO II
- Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 12
Ordinamento del Bollettino ufficiale (37)
1. La pubblicazione del BURT è curata dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi sono definite, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisito il parere della struttura di cui al comma 1, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT.
3. Qualora il concerto di cui al comma 2 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Il decreto di cui al comma 2 disciplina in particolare:
a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione Toscana dedicata al BURT, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.
Art. 13
- Regole tecniche(38)
Abrogato
Art. 14
Consultazione del BURT (23)
1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.
2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.
3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.
Art. 15
- Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici(24)
Abrogato
Art. 16
- Spese di pubblicazione (13)
1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
Art. 17
- Norma finanziaria
1. Le maggiori spese per l’attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l’anno 2007 ed euro 216.000,00 per l’anno 2008 da imputare all’unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione” del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2008
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 327.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00;
- in aumento
UPB di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 60.000,00;
Anno 2009
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 267.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO III
- Banche dati
Articolo 18
Banche dati e protezione dei dati personali(39)
1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:
a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;
b) delle regole tecniche sull’interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all’utente agevole consultazione e ricerca.
3. La pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.
4. Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.
5. Nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.
6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale ,sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative con cui le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione adottano adeguate misure al fine di rispettare la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e garantire il rispetto di quanto previsto al comma 5.
Art. 19
- Disciplina delle banche dati
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.(16)
2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.
3. Per il Consiglio regionale l’atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell’Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.
4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 2 (17) dell’articolo 18.
Art. 19 bis
Disciplina di dettaglio tecnico (40)
1. Ulteriori indicazioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di pubblicazione sul BURT possono essere definite con appositi atti della struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 12, comma 1.
CAPO IV
- Norme transitorie e finali
Art. 20
- Norma transitoria(15)
Abrogato.
Art. 21
- Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 9/1995 (15)
Abrogato.
Art. 22
- Modifiche all’articolo 43 della l.r. 9/1995 (15)
Abrogato.
Art. 23
- Modifiche all’ articolo 44 della l.r. 9/1995 (15)
Abrogato.
Art. 24
- Decorrenza(15)
Abrogato.
Art. 25
- Abrogazioni(15)
Abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.