Menù di navigazione

Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 2 luglio 2007

Art. 4
Inserimento dell’ articolo 6 bis nella l.r. 40/2001
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Conferenza del livello ottimale
1. Al fine di rafforzare la cooperazione istituzionale e la stabilità dei processi associativi tra i comuni, di semplificare i rapporti tra di loro e di concentrare le attività di indirizzo e coordinamento, in ciascun livello ottimale che ha ottenuto il contributo forfetario di cui all’articolo 9, comma 2, e nel quale sono in corso gestioni associate che prevedono la delega o la costituzione di
uffici comuni,
può essere costituita, con specifica convenzione, una conferenza del livello ottimale, composta dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti alle gestioni associate.
2. La convenzione disciplina la composizione, anche variabile in ragione delle diverse gestioni associate, della conferenza e il suo funzionamento.
3. La convenzione può prevedere che, per le gestioni associate di cui al comma 1, alla conferenza siano assegnati, definendo le relative modalità di esercizio:
a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull’organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;
b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l’utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della presente legge;
c) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;
d) poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate, comprese le attività connesse all’attuazione dell’articolo 11, comma 2 ter, e la possibilità di individuare, in accordo tra tutti gli enti partecipanti, un diverso ente presso cui è costituito l’ufficio comune e di attivare i livelli più avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo.
4. Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni dell’atto associativo che costituisce la conferenza prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti delle convenzioni, che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, precedentemente stipulate per le singole gestioni associate; le convenzioni successive, per quanto da esse non espressamente previsto, sono integrate dalle disposizioni dell’atto associativo che costituisce la conferenza.
5. L’attivazione della conferenza del livello ottimale ai sensi del presente articolo non comporta l’attribuzione di indennità agli amministratori locali componenti la conferenza.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.