Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006
Art. 26
Disposizioni finali (19)
1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”) si applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la presente legge.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”. Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio), il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r. 84/2014 stessa.
2 bis. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006), il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r. 16/2024 stessa. (24)
2 ter. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della l.r. 16/2024 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010. (24)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.