Titolo VII
- ORGANISMI DI CONSULENZA, DI STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO
Capo I
- Agenzia regionale di sanità
Art. 82
1. L'Agenzia regionale di sanità (ARS) è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale,(64) Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 31.
dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari. Art. 82 bis
1. L'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale nelle materie di propria competenza; in particolare:
a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;
b) contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di salute della popolazione e sui risultati delle attività del servizio sanitario regionale;
c) definisce e sviluppa strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e per l'analisi anche economica della domanda e dell'offerta delle prestazioni;
d) contribuisce alla elaborazione di strumenti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
e) svolge analisi e individua strumenti per verificare la qualità, l'equità di accesso (190) Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.
e la rispondenza ai fini della salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie, previsto dal decreto delegato; f) assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività di analisi e di ricerca.
2. L'ARS svolge, previa comunicazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati.
Art. 82 ter
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ARS può:
a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni regionali;
b) procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nei limiti e con le garanzie previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo); c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
d) promuovere forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale.
Art. 82 quater
1. Sono organi dell'ARS:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 82 quinquies
a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;
Art. 82 sexies
1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:
b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo elegge al suo interno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera b).
4. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell’organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
Art. 82 septies
Abrogato.
Art. 82 octies
2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto limitato.
6. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede l'ARS è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (298) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 12.
Art. 82 novies
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’ARS.
2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’ARS. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di cui all'articolo 82 terdecies;
e) nomina i coordinatori degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies;
f) dirige la struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 82 duodecies, comma 5;
g) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS.
Art. 82 decies
1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.
2. L'incarico di direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'ARS, nonché di adeguata esperienza manageriale.
3. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 5. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
6. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell' ARS.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall' ARS, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all' ARS, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
8. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all' ARS il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARS provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
10. Il contratto può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi: a) grave perdita del conto economico;
Art. 82 decies 1
Art. 82 undecies
3. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'ARS che siano messe a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.
Art. 82 undecies 1
1. La programmazione (812) Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 56.
della prestazione organizzativa dell'ARS definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARS. 4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 82 duodecies
1. Per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:
a) l'osservatorio di epidemiologia;
5. La struttura interna degli osservatori è definita dal regolamento di cui all'articolo 82 terdecies.
6. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte dalla struttura operativa prevista nel regolamento di cui all' articolo 82 terdecies . Art. 82 terdecies
1. L'organizzazione e il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento, nel rispetto della normativa generale sull’ordinamento degli uffici e del personale.
Art. 82 quaterdecies
Abrogato.
Art. 82 quindecies
Abrogato.
Art. 82 sexies decies
2. L'ARS per lo svolgimento della propria attività può altresì avvalersi:
a) di personale trasferito dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali;
b) di personale a rapporto di lavoro privato, per lo svolgimento di specifici progetti o per l'utilizzo di particolari professionalità non reperibili nella dotazione organica tramite l'attivazione delle procedure di mobilità di cui alla lettera a).
3. Per specifici progetti e ricerche l'ARS può istituire borse di studio per la durata di un anno, rinnovabili una sola volta.
4. I dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di un azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato presso l'ARS sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio.
Art. 82 septies decies
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARS, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (808) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 39.
la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (808) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 39.
stesso. L’ARS trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (808) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 39.
riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (808) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 39.
al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 5. Ai fini del comma 2, al bilancio trasmesso alla Giunta regionale è allegato il programma di attività.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARS alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 82 octies decies
1. Il finanziamento dell'ARS avviene mediante:
c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui all' articolo 82 bis , comma 2. Art. 82 novies decies
1. Le strutture tecnico-scientifiche per lo svolgimento della loro attività sono autorizzate ad accedere a tutti i flussi di dati a carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale, dovunque collocati, ed in particolare ai seguenti:
a) flussi informativi analitici concernenti i ricoveri ospedalieri, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di riabilitazione, di assistenza medica convenzionata, di assistenza farmaceutica territoriale e in regime ospedaliero, di trasporto sanitario, le anagrafi degli assistiti, le esenzioni per patologia ed invalidità, i certificati di assistenza al parto, le dimissioni per aborto spontaneo e le interruzioni volontarie di gravidanza;
b) flussi informativi riguardanti le attività gestionali ed economiche del servizio sanitario e socio-sanitario regionale, nonché i dati di attività e di struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata;
c) flussi attinenti servizi di elaborazione dati e di verifica di qualità delle aziende sanitarie e delle istituzioni private;
d) flussi informativi concernenti i dati sulla struttura della popolazione regionale, sull'anagrafe dei residenti, sugli stili di vita, sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle risorse;
e) archivi delle malattie infettive, archivio regionale AIDS;
g) registro INAIL degli infortuni e delle malattie professionali;
2. L'accesso ai flussi di dati di cui al comma 1 comprende la possibilità di trattamento dei dati sensibili a livello individuale, nominativo o comunque identificabile; detto trattamento avviene sotto la responsabilità dei responsabili delle strutture scientifiche, ognuno per le rispettive competenze, d'intesa con il responsabile di ciascun flusso, nei limiti e con le garanzie previsti dal d.lgs. 196/2003 e dalla l.r. 13/2006 . 3. Le strutture tecnico-scientifiche collaborano altresì su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale.
4. Le strutture tecnico-scientifiche sono dotate di adeguati strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle province, dei comuni, delle società della salute e delle aziende sanitarie; si avvalgono, altresì, di collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata.
Art. 82 vicies
Abrogato.
Capo II
Art. 83
Abrogato.
Art. 84
Abrogato.
Art. 85
Abrogato.
Art. 86
Abrogato.
Art. 87
Abrogato.
Art. 88
Abrogato.
Art. 89
Abrogato.
Art. 90
Abrogato.
Art. 91
Abrogato.
Art. 92
Abrogato.
Art. 93
Abrogato.
Art. 94
Abrogato.
Capo III
Art. 95
1. La commissione regionale di bioetica è un organismo tecnico-scientifico multidisciplinare, che elabora proposte ed esprime, a richiesta, pareri per la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.
2. Si considerano pertinenti alla bioetica le tematiche di carattere deontologico, giuridico, etico inerenti alle attività sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona umana poste in rapporto:
a) alla tutela della dignità e della qualità della vita nel rispetto della libertà della persona;
b) alla tutela del diritto alla salute;
c) al trattamento delle sofferenze anche nella fase terminale della vita;
d) ai principi organizzativi del servizio sanitario ed alla distribuzione delle risorse;
e) al progresso delle scienze biomediche.
Art. 96
- Funzioni della commissione regionale di bioetica
1. In particolare, la commissione regionale di bioetica:
a) evidenzia la dimensione bioetica inerente alla pratica sanitaria, alla ricerca biomedica ed all'impatto socio-ambientale di quest'ultima;
b) elabora strategie di intervento per la diffusione delle tematiche bioetiche fra gli operatori del servizio sanitario e fra gli assistiti, collaborando con la direzione generale competente della Giunta regionale, alla definizione di programmi annuali di formazione permanente e di educazione alla salute;
c) esprime su richiesta degli organi regionali pareri su singoli provvedimenti legislativi o amministrativi;
d) presta consulenza a favore di altri soggetti pubblici e privati sempre nel rispetto della finalità della commissione di favorire la diffusione delle tematiche bioetiche nell'ambito della società civile, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
e) ricerca e promuove rapporti con il comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) provvede alla tenuta, secondo le disposizioni impartite nel merito dalla Giunta regionale, del registro regionale dei comitati etici di cui all'articolo 12 bis, comma 9, del decreto delegato; l'elenco dei comitati etici e dei relativi componenti è pubblicato
(796) Parole abrogate con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 73.
sul sito web della Regione Toscana.
3. Possono avvalersi della commissione regionale di bioetica gli ordini ed i collegi professionali operanti nel servizio sanitario regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentiti gli organismi interessati, determina le modalità per realizzare tale collaborazione.
4. E' data facoltà alle aziende sanitarie toscane, tramite i direttori generali, di interpellare direttamente la commissione regionale di bioetica in ordine ad aspetti di natura bioetica inerenti le loro competenze.
5. La commissione regionale di bioetica, nelle tematiche di competenza, garantisce un servizio di documentazione a livello regionale, nonché svolge autonomamente programmi di studio e di ricerca e favorisce o intraprende iniziative di pubblico dibattito.
Art. 97
1. La Commissione regionale di bioetica è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:
a) dieci esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere); b) un esperto per ciascuna delle seguenti discipline: filosofia, bioetica, diritto, psicologia, sociologia, infermieristica ed ostetricia, nonché un farmacista del servizio sanitario regionale;
c) dieci medici, in modo da garantire la rappresentatività delle discipline mediche maggiormente coinvolte nelle problematiche bioetiche;
d) i due vicepresidenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie;
e) il Difensore civico della Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;
f) un rappresentante delle associazioni di volontariato;
g) un rappresentante delle associazioni di tutela;
h) un esperto delle medicine complementari integrate.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono designati dal Presidente della Giunta regionale fra professionisti con documentata competenza e comprovata esperienza nel settore della bioetica e deontologia; i componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), sono designati dagli organismi individuati con apposta deliberazione della Giunta regionale; il componente, di cui alla lettera h) è designato dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sentiti i centri di riferimento regionali.
3. Il Consiglio regionale procede alla nomina della Commissione regionale di bioetica non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.
4. Alla Commissione regionale di bioetica partecipa il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico senza diritto di voto.
7. I componenti della Commissione regionale di bioetica restano in carica per la durata della legislatura regionale.
Art. 98
1. La Commissione regionale di bioetica nomina al suo interno il presidente, nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione regionale di bioetica può costituire un ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti al proprio interno dall'assemblea; può inoltre costituire appositi gruppi di studio.
3. La Commissione regionale di bioetica, con apposito regolamento, disciplina la propria organizzazione ed il relativo funzionamento.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione regionale di bioetica è dotata di una segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica. Per le funzioni di segreteria, la Commissione regionale di bioetica si avvale del nucleo di supporto regionale per le attività di bioetica e sperimentazione clinica di cui all’articolo 99 ter.
6. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.
7. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.
8. Ai soggetti di cui al comma 7, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 7, inquadrati nel ruolo unico regionale, si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’ articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 . 9. Per i componenti della Commissione regionale di bioetica, dipendenti del servizio sanitario regionale, tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
Art. 99
1. I comitati per l’etica nella clinica (797) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 74.
sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale garanti dei diritti, della dignità e della centralità dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati all'esame degli aspetti etici attinenti alla programmazione e all'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché a sviluppare e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di bioetica supporta l'attività regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati per l'etica nella clinica (797) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 74.
. Art. 99 bis
1. I comitati etici per la sperimentazione clinica sono organismi indipendenti volti a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione e di ricerca clinica.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce i quattro comitati etici territoriali previsti dal decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023 (Individuazione di quaranta comitati etici territoriali), affidando la nomina dei componenti al direttore della competente direzione regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina altresì:
a) la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici per la sperimentazione clinica secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale;
b) l'importo delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE.
Art. 99 ter
1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute costituisce uno specifico nucleo di supporto tecnico scientifico alle attività regionali di bioetica e di sperimentazione clinica. Il nucleo di supporto svolge le funzioni di:
a) coordinamento regionale e indirizzo degli interventi in materia di bioetica e sperimentazione clinica, in particolare con l’obiettivo di garantire coerenza e sinergia tra le funzioni regionali e quelle svolte dalla Commissione regionale di bioetica, dai comitati per l’etica nella clinica e dai comitati etici per la sperimentazione clinica (798) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76.
; c) monitoraggio e supporto alla programmazione delle attività di bioetica e sperimentazione clinica, con particolare riferimento alle attività di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività regionali in materia di bioetica e sperimentazione clinica, “reporting” e comunicazione degli stessi;
d) supporto alla programmazione e alla realizzazione delle attività formative in materia di bioetica e sperimentazione clinica.
2. Il nucleo di supporto è composto da un coordinatore adeguatamente qualificato e specializzato nell'ambito della bioetica e dell'etica della sperimentazione clinica, di comprovata esperienza nella materia e nel ruolo, e da personale necessario allo svolgimento delle funzioni specifiche. Il nucleo di supporto utilizza personale di maturata esperienza, interno alla direzione regionale competente o agli enti del servizio sanitario regionale o agli enti che con esso o con la direzione competente collaborano per le materie specifiche.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee di indirizzo per l’istituzione e il funzionamento del nucleo di supporto alle attività di bioetica e sperimentazione clinica.
Capo IV
Art. 100
1. E' istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l’ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie di cui al titolo IV, capo I (730) Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 68.
, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute. 2. L’ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione attua le proprie strategie di intervento nel servizio sanitario regionale per le funzioni previste dall’articolo 101, comma 1.
3. L’organizzazione dell’ESTAR prevede:
a) un dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell’ente;
b) dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) sezioni territoriali di area vasta, cui afferiscono le articolazioni territoriali dei diversi dipartimenti di livello regionale.
4. A ciascun dipartimento di livello regionale di cui al comma 3, lettera b), è preposto un direttore che assicura l’attuazione del programma di attività per la funzione per la quale gli è attribuita la direzione.
5. A ciascuna sezione territoriale di area vasta di cui al comma 3, lettera c), è preposto un referente del direttore generale, individuato fra i dirigenti dell’ente, che garantisce il coordinamento organizzativo delle funzioni gestite dall’ente nel territorio e rappresenta la direzione aziendale nel contesto di riferimento, assicurando l'interfaccia con il coordinamento di area vasta, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale.
Art. 101
- Competenze e attribuzioni
1. L' ESTAR è competente in materia di:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) magazzini e logistica distributiva;
c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
b) l’unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) l’ottimizzazione delle risorse all’interno dei dipartimenti di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b), sviluppando le localizzazioni territoriali necessarie per ciascuna funzione sulla base della tipologia di attività;
d) i livelli territoriali di intervento che si rendano necessari per la funzionalità operativa, sviluppandoli secondo principi di standardizzazione e omogeneità;
3 ter. Al fine di promuovere ulteriormente l’efficienza e l’operatività delle competenze di cui al comma 1 lettere c) e d), l’ESTAR promuove azioni finalizzate all’integrazione funzionale delle esperienze innovative attive in Toscana in tali ambiti, anche valorizzando formule societarie o consortili per le quali sussistono i requisiti previsti dalla legge per gli affidamenti in house. (387) Comma inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 17.
Art. 101.1
1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie ed agli enti del servizio sanitario regionale, con cui determina, tenendo conto delle rispettive esigenze, i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.
2. L’ESTAR adotta la pianificazione triennale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio, garantendo, di norma, livelli regionali di aggregazione del fabbisogno. La pianificazione può individuare quali livelli di aggregazione del fabbisogno ambiti territoriali più ristretti in particolare per quanto riguarda le gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.
3. La pianificazione comprende sia le attività che l’ESTAR svolge in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia quelle che svolge in quanto soggetto avvalso del soggetto regionale aggregatore di cui all’articolo 42 bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza e svolge attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, numero 14, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dell’Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.
5. L’ESTAR effettua procedure per l’acquisto di beni e servizi indipendentemente dall’importo, ad eccezione di quelle:
a) inerenti alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
b) di piccolo importo, nei limiti e con le modalità previste da apposita delibera della Giunta regionale, per le quali le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono operare direttamente l’affidamento.
6. La Giunta regionale disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza e di acquisto del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla realizzazione ed all’utilizzo da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale degli strumenti di acquisto e negoziazione relativamente ai seguenti ambiti:
a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano strumenti di acquisto o di negoziazione, del direttore dell’esecuzione, del direttore operativo e dei responsabili di fase, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;
b) attività di competenza dei responsabili unici del progetto, dei responsabili di fase e del direttore operativo, al fine di garantire l’efficace gestione del ciclo di vita dei contratti, ivi compreso l’assolvimento dei debiti informativi obbligatori;
c) modalità di costituzione, composizione e funzioni dei collegi tecnici di progettazione e delle commissioni di gara;
d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’articolo 8 della l.r. 38/2007.
Art. 101 bis
1. L’ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni, che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell’azienda sanitaria o al direttore della società della salute che per prima ha richiesto l’espletamento del concorso;
b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta e dell'ESTAR;
c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende sanitarie e nelle società della salute dell’area vasta;
d) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta oppure dell’ESTAR.
2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletate dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie e le società della salute comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie e le società della salute delle altre aree vaste.
Art. 102
- Organi
a) il direttore generale;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio sindacale.
Art. 103
- Direttore generale
a) predispone i programmi di attività e gli atti di bilancio;
b) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;
c) adotta il regolamento generale di cui all'
articolo 107 e gli altri regolamenti previsti dalla legge e ne cura l'attuazione.
2. Il direttore generale esercita le proprie attribuzioni direttamente o attraverso la delega ai soggetti e con le modalità disciplinate dal regolamento generale di organizzazione; non possono essere delegati gli atti relativi alle nomine di cui agli
articoli 105 e
106 , all'adozione del bilancio e dei programmi annuali e triennali, all'attribuzione delle responsabilità delle strutture organizzative
dell' ESTAR. (346) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 18.
3. Le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, le cause di inconferibilità e quelle di decadenza del direttore generale dell'ESTAR, nonché le modalità di sostituzione nel caso di dimissioni o morte sono le stesse previste per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.(347) Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 18.
3 bis. Annualmente l’operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla efficacia dei risultati, al livello di servizio reso alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale e alla efficienza della struttura. (348) Comma inserito sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 18.
Art. 104
- Consiglio direttivo
2. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) approvare i programmi annuale e pluriennale di attività;
b) approvare la relazione annuale sull'attività svolta;
c) esprimere parere sugli atti di bilancio di cui all'articolo108;
3. Il consiglio direttivo provvede a nominare al proprio interno un presidente che convoca le riunioni del consiglio stesso e fissa, d'intesa con il direttore generale, l'ordine del giorno.
5. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono trasmessi alla Giunta regionale.
Art. 105
- Collegio sindacale
4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è decaduto dall'ufficio.
5. Il collegio sindacale esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste dall'
articolo 42 per i sindaci revisori delle aziende sanitarie.
6. Il trattamento economico dei membri del collegio sindacale è lo stesso previsto dall'
articolo 41 , comma 6, per i sindaci revisori delle aziende sanitarie.
Art. 106
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ESTAR si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo, che esprime parere obbligatorio sugli atti dell’ente.
Art. 106 bis
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.
4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 107
- Organizzazione
a) la sede legale dell'ente;
c) i soggetti destinatari delle deleghe e le modalità di conferimento delle stesse;
d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale e del direttore amministrativo;
e) le forme di pubblicità degli atti.
Art. 108
2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività l' ESTAR si conforma (357) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 24.
agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale. 3. Il direttore generale dell'ESTAR (358) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 24.
adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre. 4. Il direttore generale dell'ESTAR (358) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 24.
adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale. 5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.
6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio.
Art. 109
1. Per lo svolgimento della propria attività l’ESTAR utilizza:
a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale dipendente dell'ente;
b ) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'ente, diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101;
e) eventuali corrispettivi per servizi e prestazioni diversi da quelli di cui all'articolo 101, resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale.
2. I finanziamenti assegnati dalla Regione per le funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettera c), sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base di un programma operativo predisposto dall’ESTAR, previo parere della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma. (563) Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 17.
Art. 110
- Personale
2. Il personale
dell'ESTAR (361) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 26.
è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso le aziende sanitarie di riferimento ed espletamento delle procedure di mobilità del personale in servizio presso le aziende del servizio sanitario regionale.