Capo II
- Contabilità
Art. 120
- Bilancio pluriennale di previsione
2. Il bilancio pluriennale espone i dati economici previsionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano ed a giustificazione del medesimo; al bilancio pluriennale è allegato il piano degli investimenti, che definisce le iniziative da intraprendere e ne quantifica le spese con l'indicazione delle relative modalità di finanziamento per ciascun esercizio.
3. Il bilancio pluriennale è aggiornato per scorrimento ed adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo economico annuale.
4. Il bilancio pluriennale è corredato da una nota illustrativa e da una relazione del direttore generale; la nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione; la relazione del direttore evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del piano attuativo.
5. Contestualmente alla adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali predispongono un documento di riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto che è approvato dalla
conferenza aziendale dei sindaci(204) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.
e costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli
articoli 21 e
22 ..
5 bis. Ove costituite le società della salute, contestualmente all’adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali presentano alle società della salute il documento che evidenzia le risorse determinate per zona-distretto che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22. (205) Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.
Art. 121
1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, all’articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.
2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio- assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema previsto dalla normativa statale vigente in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria. La Giunta regionale può integrare lo schema di bilancio preventivo economico annuale impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.
a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;
b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.
a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;
d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;
e) dalla relazione del collegio sindacale.
Art. 121 bis
1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'articolo 121, comma 7.
2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all’equilibrio economico.
Art. 122
- Bilancio di esercizio
a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, fornendone le relative spiegazioni;
b) le cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le modalità di ripiano;
Art. 123
1. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale, entro il 15 novembre, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale ed alla conferenza aziendale dei sindaci; la conferenza aziendale dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.
2. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, entro il 15 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, alla Giunta regionale con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre di ogni anno; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.
3. Entro il 15 aprile di ogni anno, i direttori generali delle aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono, con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 maggio; nel caso delle aziende unità sanitarie locali, il bilancio è trasmesso anche alla conferenza aziendale dei sindaci che rimette, nei successivi venti giorni, le relative osservazioni alla Giunta regionale.
4. I bilanci di cui ai commi 1, 2 e 3, sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.
5. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell’azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l’eventuale riadozione del bilancio.
Art. 123 bis
1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell' articolo 32 del d.lgs.118/2011 . 2. L'area di consolidamento comprende:
a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;
b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;
c) la gestione sanitaria accentrata preso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri enti del servizio sanitario regionale.
Art. 124
- Libri obbligatori
1. Ciascuna azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori:
b) libro degli inventari;
c) libro dei provvedimenti del direttore generale;
d) libro delle adunanze del collegio sindacale.
2. Il libro giornale registra indistintamente, ed in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione esterna, che abbiano rilievo sui risultati di esercizio.
3. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'azienda sanitaria, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali; all'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio e, con riguardo alle scorte ed alle immobilizzazioni materiali, si utilizzano le risultanze della contabilità di magazzino e dell'inventario di cui all'
articolo 116 ; alla valutazione degli elementi del patrimonio si provvede in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in coerenza con le disposizioni del codice civile.
4. Il libro dei provvedimenti del direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione ed organizzazione: di tali atti è data diffusione all'interno dell'azienda mediante idonee forme di pubblicità.
5. Fatti salvi gli adempimenti eventualmente prescritti dalla normativa vigente in materia tributaria e per l'archiviazione ottica dei documenti, i libri obbligatori di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.
Art. 125
- Contabilità generale
1. La Giunta regionale definisce i principi contabili da adottarsi per la redazione dei bilanci delle aziende sanitarie, nel rispetto dei principi contabili nazionali; definisce altresì il piano dei conti in coerenza con il contenuto del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.
2. Le aziende sanitarie, mediante la registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedono alla rilevazione dei costi e dei ricavi, e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati.
Art. 126
- Sistema budgetario
1. Le aziende sanitarie adottano il sistema budgetario come metodologia per la formazione del loro piano attuativo e come strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative di realizzazione del piano.
2. Il sistema budgetario è costituito da documenti previsionali che, con riguardo all'esercizio o a periodi più circoscritti, definiscono, per i diversi ambiti di attività e per le specifiche responsabilità gestionali, gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti sulla base di documenti consuntivi
e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi. (579) Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 26.
3. Sulla base dei budget settoriali e parziali, come definiti dal comma 2, è predisposto il budget generale dell'azienda che, con riguardo all'intero esercizio, rappresenta i costi ed i ricavi riferibili alle articolazioni funzionali ed organizzative dell'azienda.
4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:
a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;
b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;
c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;
d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;
e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;
Art. 127
- Contabilità analitica
1. Nelle rilevazioni dei fatti gestionali, le aziende sanitarie applicano un sistema di contabilità analitica, al fine di verificare costantemente il livello di attuazione dei budget ed allo scopo di elaborare le informazioni economiche richieste dalla Regione.
2. Con la contabilità analitica le rilevazioni si estendono ai fatti interni di gestione, in modo da determinare, congiuntamente o alternativamente, costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, ad aree di attività, a servizi, alla gestione di determinati beni, a categorie di prestazioni o prodotti.
3. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta regionale, definisce l'impostazione della contabilità analitica e le modalità con cui essa deve essere tenuta.
4. Il direttore generale dell'azienda sanitaria assicura che le risultanze delle analisi dei costi e dei rendimenti, nonché i risultati per centri di costo della azienda sanitaria abbiano idonee forme di pubblicità.
Art. 128
- Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, le aziende sanitarie attivano il controllo della gestione economica aziendale; l'esercizio della funzione di controllo di gestione è regolamentato, in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento aziendale che definisce le procedure da attivarsi, le competenze e le responsabilità delle strutture organizzative coinvolte, gli obiettivi da perseguire e i risultati da raggiungere.
2. Con il controllo di gestione è costantemente verificato l'andamento dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività aziendale ed è fatta applicazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità previamente definiti in coerenza con il piano attuativo e con gli indirizzi di direzione aziendale; gli scostamenti e le disfunzioni eventualmente riscontrate sono segnalate ai responsabili delle strutture aziendali ed alla direzione aziendale.
3. Il controllo di gestione si avvale dei dati contabili derivanti dalla contabilità generale e analitica e dei dati extracontabili distinti per centri di responsabilità rilevati dai flussi informativi aziendali.
Art. 129
- Responsabilità
1. I direttori generali delle aziende sanitarie sono dichiarati decaduti dal loro incarico qualora dal bilancio di esercizio risulti una rilevante perdita non addebitabile a cause estranee alla loro responsabilità; alla decadenza provvede il Presidente della Giunta regionale con provvedimento motivato da adottare con le procedure di cui all'
articolo 39 .
Art. 130
- Modalità dei pagamenti e servizi di cassa
1. Salvo quanto stabilito dall'
articolo 131 , le aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso il loro cassiere, al quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto dell'azienda.
2. Il servizio di cassa è affidato, mediante contratto, ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che provvede al deposito dei titoli e valori dell'azienda; il contratto disciplina altresì la redazione dei prospetti dei flussi di cassa, previsti dalla normativa vigente, da trasmettere al ministero competente ed i relativi adempimenti a carico dell'azienda e dell'istituto.
3. L'affidamento del servizio di cassa è disposto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'
articolo 133 ; l'offerta economicamente più vantaggiosa viene selezionata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) migliori condizioni in ordine ai tassi di interesse;
c) tempi massimi di esecuzione dei pagamenti;
d) numero e distribuzione territoriale degli sportelli aggiuntivi rispetto alla dotazione minima richiesta nel bando come requisito per l'aggiudicazione;
e) entità di possibili conferimenti straordinari in conto capitale.
4. Nella scelta dell'affidatario si può tenere conto, altresì, di ulteriori servizi offerti e delle relative condizioni.
5. Qualora il servizio sia affidato ad un gruppo di istituti creditizi, il contratto deve individuare l'istituto capofila in grado di rispondere nei confronti dell'azienda sanitaria e della sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
7. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua i funzionari preposti alla riscossione delle entrate, disciplina le procedure per disporre i pagamenti e determina le relative competenze.
Art. 131
- Casse economali
1. Ciascuna azienda sanitaria disciplina con apposito regolamento il servizio di cassa economale, che può articolarsi in una cassa centrale ed in casse periferiche; il servizio di cassa economale effettua direttamente i pagamenti in contanti e rimborsa, o anticipa, le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare, in contanti.
2. Le somme messe a disposizione del servizio di cassa economale non possono eccedere l'ammontare complessivo stabilito dall'apposito regolamento aziendale e sono reintegrabili in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.
3. I cassieri devono annotare su un registro cronologico tutte le operazioni effettuate e non possono eseguire alcun pagamento senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.
4. Al termine di ciascun esercizio i responsabili degli uffici di economato rendono il conto della gestione; il conto deve essere inoltre reso allorché siano da integrare le disponibilità o allorquando, per qualsiasi ragione, il responsabile dell'ufficio economato sia cessato dal proprio incarico.