Titolo VIII
- PATRIMONIO, CONTABILITA' E CONTRATTI
Capo I
- Patrimonio
Art. 111
- Trasferimento dei beni
1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale , sono trasferiti, con i criteri e le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, alle aziende sanitarie i beni facenti parte del patrimonio dei comuni che alla data del 31 marzo 1996 presentino i requisiti di cui al comma 2 e per i quali non sono state attivate le procedure di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla medesima data.
2. Sono trasferiti alle aziende sanitarie i beni di proprietà dei comuni che presentino i seguenti requisiti:
a) destinazione e scopi esclusivamente sanitari;
b) beni immobili ad utilizzazione promiscua, con destinazione e scopi esclusivamente sanitari per la parte prevalente del bene;
c) individuazione in programmi di investimento finanziati con risorse sanitarie e deliberati dal Consiglio regionale.
3. Sono altresì trasferiti, con le modalità di cui al comma 1, i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle aziende sanitarie o risultanti dalla loro contabilità di magazzino alla data del 31 marzo 1996 per i quali non risultano attivate le procedure di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla medesima data, ovvero i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle aziende sanitarie o risultanti dalla loro contabilità di magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al comma 1 per i beni per i quali dette procedure non risultino ancora iniziate, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali deliberano un atto ricognitivo dei beni di cui al presente articolo, distintamente indicati per le singole categorie, con la specificazione del valore dei beni stessi e dei riferimenti catastali; tale atto è trasmesso alla Giunta regionale e al sindaco del comune sul cui territorio si trova il bene immobile il quale, sentita la
conferenza aziendale dei sindaci, (200) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 91.
esprime il proprio parere alla Giunta regionale stessa nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento.
5. Il parere di cui al comma 4 è obbligatoriamente espresso in merito:
a) ai beni appartenenti o comunque in dotazione ai comuni destinati a servizi igienico sanitari e costituenti beni di prima dotazione delle unità sanitarie locali alla data del 24 maggio 1980, ai sensi della normativa regionale vigente alla medesima data;
b) ai beni acquisiti dai comuni successivamente alla data di cui alla lettera a) con autonome fonti di finanziamento;
c) ai beni sede delle aziende farmaceutiche provenienti dai disciolti enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate per la loro gestione;
d) ai beni su cui deve essere posto un vincolo di destinazione ai sensi del piano integrato sociale.
6. Nel caso in cui il parere del sindaco di cui al comma 5, non sia in tutto o in parte, favorevole o non sia reso nei termini prescritti, la Giunta regionale convoca il sindaco o i sindaci dei comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del trasferimento e il direttore generale della azienda sanitaria interessata, al fine di acquisire il parere non espresso ovvero al fine di comporre le divergenti posizioni; la Giunta regionale, esperite le procedure dei commi 5 e 6, propone al Consiglio regionale apposito atto deliberativo motivato per la definitiva destinazione dei beni da trasferire.
7. Il Presidente della Giunta regionale adotta previa deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 6 i decreti per il conseguente trasferimento alle aziende sanitarie dei beni individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
8. Le aziende sanitarie ed i comuni, sulla base degli elenchi dei beni da trasferire deliberati dal Consiglio regionale, trasmettono alla Giunta regionale i dati necessari alla predisposizione dei decreti di trasferimento e curano gli eventuali aggiornamenti catastali.
9. I decreti di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto delegato, per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento ai quali provvede l'azienda sanitaria nei termini di legge.
10. I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento.
11. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo, che si trovino nella disponibilità dei comuni, sono consegnati all'azienda sanitaria entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di trasferimento; della consegna è redatto apposito verbale sottoscritto dal sindaco e dal direttore generale dell'azienda sanitaria.
Art. 112
- Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti
1. Sono attribuiti alle aziende sanitarie tutti i rapporti giuridici connessi ai beni loro trasferiti.
2. Alla ricognizione dei rapporti trasferiti si provvede in sede di consegna alle aziende sanitarie e mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal sindaco e dal direttore generale dell'azienda sanitaria.
Art. 113
- Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti
1. Salvo quanto stabilito dal comma 2 e dall'
articolo 111 , comma 11, i beni di proprietà dei comuni, di cui all'
articolo 111 , sono trasferiti alla azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale di riferimento hanno sede.
2. Sono trasferiti alla rispettiva azienda ospedaliero-universitaria, i beni che, in base alla destinazione economico gestionale afferivano al presidio ospedaliero trasformato in azienda ai sensi della normativa regionale; sono altresì trasferiti all'azienda ospedaliero-universitaria quei beni da reddito che, già vincolati all'unità sanitaria locale di afferenza del medesimo presidio ospedaliero, provengono dall'originario ente ospedaliero da cui l'azienda trae origine.
Art. 114
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla Giunta regionale le iniziative di:
a) trasferimento a terzi di diritti reali dei beni immobili, sia strumentali, sia da reddito, che intendono adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto delegato;
b) dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali;
2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale.
3. Non si applicano i commi 1 e 2, qualora l’iniziativa sia stata già prevista negli atti di programmazione o nel bilancio pluriennale dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.
Art. 114 bis
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla alienazione:
a) dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali;
b) dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più economicamente convenienti all’uso diretto in quanto non più utilizzabili.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti di programmazione ed il bilancio pluriennale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale:
a) prevedono l'alienazione dei beni di proprietà dell'azienda e degli enti del servizio sanitario regionale al momento dell'adozione del piano;
b) dispongono che i relativi proventi siano utilizzati per finanziare il programma degli investimenti, salvo il rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Le previsioni di smobilizzo di cui al comma 2 vincolano i succes sivi piani e bilanci pluriennali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
Art. 114 ter
1. I beni immobili di cui all’articolo 114 bis possono essere oggetto, oltre che di alienazione, di:
a) valorizzazione mediante concessione o permuta; nel caso di concessione, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario;
b) progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione da parte di soggetti terzi mediante concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa.
2. Con atto di indirizzo della Giunta regionale sono stabiliti:
a) le categorie di immobili concedibili in concessione;
b) le procedure e i criteri per la scelta del concessionario, nell’ambito stabilito dalla legge;
c) i criteri di determinazione del canone, la durata della concessione e i casi di revoca della stessa.
Art. 114 quater
1. Ogni tre anni il direttore generale della azienda o ente del servizio sanitario regionale effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:
a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto necessari alle esigenze istituzionali;
c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta o di concessione ai sensi dell’articolo 114 ter, comma 1, lettera a);
d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, inoltre, gli obiettivi finanziari di entrata derivanti da alienazioni riferiti a ciascuna annualità.
3. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale e pubblicata sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.
Art. 114 quinquies
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono accettare la donazione di attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate all'acquisto di determinate attrezzature.
2. L’accettazione è effettuata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi alla loro utilizzazione;
b) nel caso in cui l’acquisto dei beni donati sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale già adottati.
Art. 114 sexies
1. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.
2. Il comodato di beni può comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo.
Art. 115
1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili sono necessari:
a) la deliberazione di cui all’articolo 114 quater.
b) l'adozione da parte del direttore generale di un provvedimento che, in conformità alle previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, nonché della deliberazione di cui alla lettera a), individua i beni da alienare indicando il prezzo di stima e la procedura da adottare.
2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico; dell'alienazione è dato pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale e almeno su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale; l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità in ordine all'alienazione.
3. Il pubblico avviso contiene:
a) la descrizione del bene;
c) le modalità di svolgimento della procedura di alienazione;
d) l'individuazione del responsabile del procedimento;
e) il termine per la presentazione delle offerte.
Art. 115.1
1. Il prezzo di stima è determinato:
a) sulla base di indagini documentate, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei listini dei prezzi degli immobili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate;
b) in caso di impossibilità ai sensi della lettera a), in base a differenti criteri estimativi, quali, in via esemplificativa, il metodo per capitalizzazione dei redditi, per costo di trasformazione, per costo di ricostruzione attualizzato, per valore complementare.
2. La stima dei beni è effettuata:
a) dagli uffici competenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale dotate di professionalità idonee;
b) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di stime di soggetti abilitati.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora l’agenzia pubblica non garantisca il rilascio della stima o della convalida entro quattro mesi dalla richiesta, si può ricorrere a perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.
4. Il professionista di cui al comma 3 è individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.
5. Resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate nei casi previsti dalla legge.
6. Le stime dei commi 2 e 3 hanno validità tre anni; qualora il dirigente competente accerti significative variazioni del mercato immobiliare acquisisce una nuova stima anche prima della scadenza ovvero, in assenza di tali variazioni, può prorogare la validità fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi misurato con l'indice dei prezzi al consumo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 115.2
1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima, salvo il caso di immobili occupati per i quali il prezzo di stima può essere decurtato fino al 25 per cento.
2. Gli occupanti abusivi, i loro parenti o affini fino al quarto grado non possono essere aggiudicatari.
3. L'aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non superiore ad euro 500.000,00 da effettuarsi entro tre giorni lavorativi successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'azienda o ente del servizio sanitario regionale; in caso di omesso versamento l’azienda o ente del servizio sanitario regionale hanno facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
4. Entro trenta giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, a titolo di anticipazione del prezzo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 3.
5. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, mediante le procedure consentite dalla legge e fermo restando il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.
6. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, queste, purché ammissibili ai sensi dei commi 1 e 5, prevalgono in caso di parità, fermo restando il diritto di prelazione di cui all’articolo 115.3 sulle offerte presentate da privati.
7. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di più soggetti di cui ai commi 5 e 6, l’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale procede mediante trattativa privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla migliore offerta.
Art. 115.3
1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi dalla legge, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati e che:
a) al momento della presentazione della domanda di acquisto siano in regola con il pagamento di canoni e accessori;
b) nel caso di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone desistano immediatamente dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, con rinunzia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.
2. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione può altresì essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 115, comma 1, lettera b), ed alla condizione che ci sia il consenso del titolare del diritto di prelazione.
3. Il titolare del diritto di prelazione decurta dal prezzo le spese sostenute per eventuali migliorie documentate e previamente autorizzate dall’azienda o dall’ente del servizio sanitario regionale proprietari.
4. L’esercizio della prelazione è condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di caparra e comunque non oltre 1 milione di euro.
Art. 115.4
1. In caso di mancata presentazione di offerte, o in presenza solo di offerte inammissibili, l’azienda o ente del servizio sanitario regionale può procedere all'alienazione a trattativa privata invitando almeno tre soggetti.
2. Il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito ai sensi dell’articolo 115.1, eventualmente decurtato del 5 per cento.
3. Il dirigente competente può altresì:
a) disporre ulteriori stime dopo ogni asta infruttuosa;
b) stabilire dilazioni di pagamento che possano agevolare l’acquisizione del bene;
c) su richiesta dell’aggiudicatario, autorizzarlo, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori, con la possibilità di immissione nel possesso.
4. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale.
5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore generale avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposita deliberazione che motiva il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento.
6. La deliberazione di cui al comma 5:
a) specifica le caratteristiche del bene di cui al comma 4;
b) indica i soggetti da interpellare di cui almeno due pubblici, nonché, obbligatoriamente, la provincia ed il comune sul cui territorio insiste il bene stesso.
7. Nei casi di cui al comma 4, si può procedere anche con procedura di evidenza pubblica ridotta nei termini e negli obblighi di pubblicità.
Art. 115.5
1. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono comunque procedere all'alienazione dell'immobile a trattativa privata, al prezzo di stima, in favore di altro ente pubblico od in favore di enti del terzo settore (753) Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51art. 51.
che svolgono attività a carattere socio sanitario, iscritte nei registri istituiti in conformità al decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nei casi in cui la destinazione a fini pubblici dell'immobile stesso sia prevista negli atti di programmazione regionale o sia oggetto di specifiche iniziative di programmazione negoziata. 2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di stima può essere decurtato fino al 10 per cento qualora siano andate deserte procedure di evidenza pubblica.
3. Gli immobili alienati agli enti del terzo settore (753) Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51art. 51.
non sono suscettibili di ulteriore alienazione per un periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale ove permangano rispetto al nuovo acquirente tutte le condizioni previste dal comma 1. 4. Ai fini della valorizzazione, i beni immobili delle aziende o enti del servizio sanitario regionale possono anche essere concessi in uso, a richiesta, agli enti (753) Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51art. 51.
del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa statale di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del d. lgs. 117/2017 , nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. 5. Nei casi di cui al comma 4, sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.
6. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono autorizzare i concessionari ed i conduttori dei beni di cui al comma 4, a realizzare, in forma di autorecupero, i lavori necessari per rendere e mantenere l’immobile agibile e fruibile. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale tengono conto delle modalità di autorecupero stabilite dalla Regione in attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”). Art. 115.6
1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:
a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;
b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;
c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a sé stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;
e) diritti reali di terzi su immobili di proprietà dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.
2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.
3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.
4. Il prezzo è stimato ai sensi dell’articolo 115.1.
5. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta.
Art. 115.7
1. Gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano agli apporti e alle vendite di beni immobili e diritti reali su beni immobili a fondi immobiliari chiusi, istituiti ai sensi della legge regionale o delle leggi statali in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.
Art. 115 bis
1. Il patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie è costituito:
a) dai beni trasferiti alle aziende ai sensi dell’articolo 113, comma 2;
2. Secondo quanto disposto dall’articolo 8 del d.lgs. 517/1999 , le aziende ospedaliero-universitarie assumono a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 1, lettera b). 3. Eventuali interventi di ristrutturazione o di demolizione e conseguente ricostruzione dei beni immobili di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati, in coerenza con il programma aziendale di edilizia sanitaria, sulla base di specifiche intese con le università proprietarie dei beni stessi, volte a definire le modalità di realizzazione degli interventi, i relativi oneri economici ed il regime giuridico dei beni stessi a seguito degli interventi edilizi.
4. Nell’ambito delle intese di cui al comma 3, le aziende ospedaliero-universitarie possono concordare con le università l’acquisto della proprietà dei beni, qualora ciò risulti opportuno e conveniente per la ottimale gestione economico-finanziaria dell’intervento.
5. Nel caso di cui al comma 4, il valore dell’immobile è calcolato al netto del valore degli interventi di manutenzione eventualmente già eseguiti sull’immobile stesso dall’azienda ospedaliero-universitaria con fondi propri, regionali o nazionali.
Art. 116
- Inventario dei beni immobili e mobili
1. I beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni materiali, sono descritti in separati registri inventariali, la cui tenuta è disciplinata, in conformità alle disposizioni del presente articolo, dal regolamento interno adottato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria.
2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'azienda da quelli in altro modo utilizzati.
3. Agli effetti della inventariazione, sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorché connesse in modo stabile a beni immobili; ai medesimi effetti i beni mobili sono classificati in maniera da tenere distinti:
a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio;
b) le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti sanitari dalle attrezzature, dai macchinari tecnici ed economali, dalle macchine per ufficio e dagli automezzi;
c) i libri, le riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle altre variamente attinenti la materia sanitaria, comunque in dotazione a biblioteche delle aziende;
d) le opere d'arte, non facenti parte integrante di immobili, dai beni che rivestono interesse storico, culturale o scientifico.
4. Gli inventari riportano, in ordine rispettivamente ai beni immobili ed a quelli mobili:
a) numero progressivo e data di carico;
b) denominazione, descrizione e caratteristiche;
c) stato di conservazione;
d) estensione, per i beni immobili, e quantità, per i beni mobili;
e) ubicazione, titolo di provenienza ed altri dati catastali relativi ai beni immobili;
f) servitù, pesi ed oneri di cui il bene immobile è gravato;
g) valore determinato ai sensi dell'
articolo 124 , comma 3;
h) processo produttivo cui il bene è destinato ad articolazione organizzativa che ha preso in carico il bene stesso.
5. I registri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni qual volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli beni e comunque, per quanto attiene al loro valore, alla chiusura di ciascun esercizio, in riferimento alle risultanze emerse in sede di redazione del bilancio di esercizio.
6. Gli uffici preposti alla tenuta degli inventari provvedono alla cancellazione dei singoli beni sulla base degli atti che ne abbiano accertato la perdita, trasferito la proprietà o dichiarato il fuori uso.
7. Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili, che rivestono interesse ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanità pubblica, devono essere scaricati dal relativo inventario e riclassificati, ai fini della inventariazione, secondo i criteri di cui al comma 3; nella procedura di alienazione o di trasferimento di proprietà si tiene conto anche del valore posseduto dai beni in ordine agli aspetti di documentazione storico culturale e scientifica.
8. Le aziende sanitarie per l'accertamento della rilevanza dei beni ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanità pubblica e per stabilire le modalità per la loro conservazione, tutela e valorizzazione, possono avvalersi di apposite commissioni tecniche, nonché della collaborazione dei competenti organismi dell'amministrazione statale e regionale direttamente preposti alla loro tutela e valorizzazione culturale e scientifica.
Art. 117
- Consegnatari responsabili
1. I beni oggetto di inventariazione, ed i beni comunque utilizzati dall'azienda che sarebbero oggetto di inventariazione se fossero di sua proprietà, sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto.
2. Con apposito regolamento adottato dal direttore generale, viene stabilita l'individuazione dei consegnatari responsabili, la configurazione di eventuali subconsegnatari in rispondenza alla struttura organizzativa, le loro attribuzioni, i registri che debbono tenere e gli eventuali controlli.
3. I consegnatari o gli eventuali subconsegnatari, sono comunque personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'azienda da loro azioni od omissioni; essi devono in ogni caso segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprietà o del possesso dei beni.
Art. 118
- Beni di consumo e contabilità di magazzino
1. Sono esclusi dalla inventariazione di cui all'articolo 116 i beni di consumo; tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilità di magazzino, che pone in evidenza il movimento di essi mediante scritture funzionali a carico e scarico; la contabilità di magazzino è tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative.
2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria determina le modalità di tenuta della contabilità di magazzino e stabilisce le relative procedure e competenze, attenendosi alle direttive eventualmente impartite dalla Giunta regionale.
Art. 119
- Beni in visione, prova e comodato
1. Tutti i beni che l'azienda sanitaria ha in visione o in prova, e quelli di cui essa abbia la disponibilità a titolo di comodato, sono rilevati ed annotati in apposito registro a carico e scarico nel quale devono risultare i seguenti dati:
b) proprietario del bene;
d) data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento;
f) struttura aziendale che utilizza il bene e relativo consegnatario;
g) data di restituzione ed estremi del documento di consegna.
2. Il direttore generale disciplina con apposito regolamento l'utilizzazione dei beni in visione o in prova.
Art. 119 bis
1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria. (564) Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 18.
3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, che esprime parere obbligatorio vincolante ai fini all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie. (565) Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 18.
5. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell’esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali.
Art. 119 ter
1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall’ articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ). 2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.
Capo II
- Contabilità
Art. 120
- Bilancio pluriennale di previsione
2. Il bilancio pluriennale espone i dati economici previsionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano ed a giustificazione del medesimo; al bilancio pluriennale è allegato il piano degli investimenti, che definisce le iniziative da intraprendere e ne quantifica le spese con l'indicazione delle relative modalità di finanziamento per ciascun esercizio.
3. Il bilancio pluriennale è aggiornato per scorrimento ed adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo economico annuale.
4. Il bilancio pluriennale è corredato da una nota illustrativa e da una relazione del direttore generale; la nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione; la relazione del direttore evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del piano attuativo.
5. Contestualmente alla adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali predispongono un documento di riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto che è approvato dalla
conferenza aziendale dei sindaci(204) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.
e costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli
articoli 21 e
22 ..
5 bis. Ove costituite le società della salute, contestualmente all’adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali presentano alle società della salute il documento che evidenzia le risorse determinate per zona-distretto che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22. (205) Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.
Art. 121
1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, all’articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.
2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio- assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema previsto dalla normativa statale vigente in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria. La Giunta regionale può integrare lo schema di bilancio preventivo economico annuale impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.
a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;
b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.
a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;
d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;
e) dalla relazione del collegio sindacale.
Art. 121 bis
1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'articolo 121, comma 7.
2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all’equilibrio economico.
Art. 122
- Bilancio di esercizio
a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, fornendone le relative spiegazioni;
b) le cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le modalità di ripiano;
Art. 123
1. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale, entro il 15 novembre, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale ed alla conferenza aziendale dei sindaci; la conferenza aziendale dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.
2. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, entro il 15 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, alla Giunta regionale con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre di ogni anno; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.
3. Entro il 15 aprile di ogni anno, i direttori generali delle aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono, con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 maggio; nel caso delle aziende unità sanitarie locali, il bilancio è trasmesso anche alla conferenza aziendale dei sindaci che rimette, nei successivi venti giorni, le relative osservazioni alla Giunta regionale.
4. I bilanci di cui ai commi 1, 2 e 3, sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.
5. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell’azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l’eventuale riadozione del bilancio.
Art. 123 bis
1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell' articolo 32 del d.lgs.118/2011 . 2. L'area di consolidamento comprende:
a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;
b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;
c) la gestione sanitaria accentrata preso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri enti del servizio sanitario regionale.
Art. 124
- Libri obbligatori
1. Ciascuna azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori:
b) libro degli inventari;
c) libro dei provvedimenti del direttore generale;
d) libro delle adunanze del collegio sindacale.
2. Il libro giornale registra indistintamente, ed in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione esterna, che abbiano rilievo sui risultati di esercizio.
3. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'azienda sanitaria, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali; all'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio e, con riguardo alle scorte ed alle immobilizzazioni materiali, si utilizzano le risultanze della contabilità di magazzino e dell'inventario di cui all'
articolo 116 ; alla valutazione degli elementi del patrimonio si provvede in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in coerenza con le disposizioni del codice civile.
4. Il libro dei provvedimenti del direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione ed organizzazione: di tali atti è data diffusione all'interno dell'azienda mediante idonee forme di pubblicità.
5. Fatti salvi gli adempimenti eventualmente prescritti dalla normativa vigente in materia tributaria e per l'archiviazione ottica dei documenti, i libri obbligatori di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.
Art. 125
- Contabilità generale
1. La Giunta regionale definisce i principi contabili da adottarsi per la redazione dei bilanci delle aziende sanitarie, nel rispetto dei principi contabili nazionali; definisce altresì il piano dei conti in coerenza con il contenuto del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.
2. Le aziende sanitarie, mediante la registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedono alla rilevazione dei costi e dei ricavi, e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati.
Art. 126
- Sistema budgetario
1. Le aziende sanitarie adottano il sistema budgetario come metodologia per la formazione del loro piano attuativo e come strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative di realizzazione del piano.
2. Il sistema budgetario è costituito da documenti previsionali che, con riguardo all'esercizio o a periodi più circoscritti, definiscono, per i diversi ambiti di attività e per le specifiche responsabilità gestionali, gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti sulla base di documenti consuntivi
e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi. (579) Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 26.
3. Sulla base dei budget settoriali e parziali, come definiti dal comma 2, è predisposto il budget generale dell'azienda che, con riguardo all'intero esercizio, rappresenta i costi ed i ricavi riferibili alle articolazioni funzionali ed organizzative dell'azienda.
4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:
a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;
b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;
c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;
d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;
e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;
Art. 127
- Contabilità analitica
1. Nelle rilevazioni dei fatti gestionali, le aziende sanitarie applicano un sistema di contabilità analitica, al fine di verificare costantemente il livello di attuazione dei budget ed allo scopo di elaborare le informazioni economiche richieste dalla Regione.
2. Con la contabilità analitica le rilevazioni si estendono ai fatti interni di gestione, in modo da determinare, congiuntamente o alternativamente, costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, ad aree di attività, a servizi, alla gestione di determinati beni, a categorie di prestazioni o prodotti.
3. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta regionale, definisce l'impostazione della contabilità analitica e le modalità con cui essa deve essere tenuta.
4. Il direttore generale dell'azienda sanitaria assicura che le risultanze delle analisi dei costi e dei rendimenti, nonché i risultati per centri di costo della azienda sanitaria abbiano idonee forme di pubblicità.
Art. 128
- Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, le aziende sanitarie attivano il controllo della gestione economica aziendale; l'esercizio della funzione di controllo di gestione è regolamentato, in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento aziendale che definisce le procedure da attivarsi, le competenze e le responsabilità delle strutture organizzative coinvolte, gli obiettivi da perseguire e i risultati da raggiungere.
2. Con il controllo di gestione è costantemente verificato l'andamento dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività aziendale ed è fatta applicazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità previamente definiti in coerenza con il piano attuativo e con gli indirizzi di direzione aziendale; gli scostamenti e le disfunzioni eventualmente riscontrate sono segnalate ai responsabili delle strutture aziendali ed alla direzione aziendale.
3. Il controllo di gestione si avvale dei dati contabili derivanti dalla contabilità generale e analitica e dei dati extracontabili distinti per centri di responsabilità rilevati dai flussi informativi aziendali.
Art. 129
- Responsabilità
1. I direttori generali delle aziende sanitarie sono dichiarati decaduti dal loro incarico qualora dal bilancio di esercizio risulti una rilevante perdita non addebitabile a cause estranee alla loro responsabilità; alla decadenza provvede il Presidente della Giunta regionale con provvedimento motivato da adottare con le procedure di cui all'
articolo 39 .
Art. 130
- Modalità dei pagamenti e servizi di cassa
1. Salvo quanto stabilito dall'
articolo 131 , le aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso il loro cassiere, al quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto dell'azienda.
2. Il servizio di cassa è affidato, mediante contratto, ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che provvede al deposito dei titoli e valori dell'azienda; il contratto disciplina altresì la redazione dei prospetti dei flussi di cassa, previsti dalla normativa vigente, da trasmettere al ministero competente ed i relativi adempimenti a carico dell'azienda e dell'istituto.
3. L'affidamento del servizio di cassa è disposto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'
articolo 133 ; l'offerta economicamente più vantaggiosa viene selezionata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) migliori condizioni in ordine ai tassi di interesse;
c) tempi massimi di esecuzione dei pagamenti;
d) numero e distribuzione territoriale degli sportelli aggiuntivi rispetto alla dotazione minima richiesta nel bando come requisito per l'aggiudicazione;
e) entità di possibili conferimenti straordinari in conto capitale.
4. Nella scelta dell'affidatario si può tenere conto, altresì, di ulteriori servizi offerti e delle relative condizioni.
5. Qualora il servizio sia affidato ad un gruppo di istituti creditizi, il contratto deve individuare l'istituto capofila in grado di rispondere nei confronti dell'azienda sanitaria e della sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
7. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua i funzionari preposti alla riscossione delle entrate, disciplina le procedure per disporre i pagamenti e determina le relative competenze.
Art. 131
- Casse economali
1. Ciascuna azienda sanitaria disciplina con apposito regolamento il servizio di cassa economale, che può articolarsi in una cassa centrale ed in casse periferiche; il servizio di cassa economale effettua direttamente i pagamenti in contanti e rimborsa, o anticipa, le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare, in contanti.
2. Le somme messe a disposizione del servizio di cassa economale non possono eccedere l'ammontare complessivo stabilito dall'apposito regolamento aziendale e sono reintegrabili in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.
3. I cassieri devono annotare su un registro cronologico tutte le operazioni effettuate e non possono eseguire alcun pagamento senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.
4. Al termine di ciascun esercizio i responsabili degli uffici di economato rendono il conto della gestione; il conto deve essere inoltre reso allorché siano da integrare le disponibilità o allorquando, per qualsiasi ragione, il responsabile dell'ufficio economato sia cessato dal proprio incarico.
Capo III
- Attività contrattuale
Art. 132
- Normativa applicabile
1. Le aziende sanitarie, l'ESTAR (362) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 27.
e le società della salute, (212) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 99.
per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano l’attività contrattuale attraverso il regolamento di cui all’articolo 133.(59) Comma così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38, art. 63..
4. Resta salva la possibilità di stipulare convenzioni tra le aziende sanitarie, le Società della salute e le associazioni di volontariato di cui alla r. 28/1993
Art. 133
1. Il regolamento sull’attività contrattuale, adottato dal direttore generale di ciascun ente, disciplina in particolare:
a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell'attività contrattuale;
c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;
d) tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;
e) procedure di affidamento del servizio di cassa;
f) affidamenti in economia.
Art. 134
- Capitolati
1. Il Consiglio regionale delibera il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi destinati alle aziende sanitarie;
che è adottato, in quanto compatibile, anche dalle società della salute(213) Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 100.
il capitolato generale definisce anche con riguardo alle diverse tipologie di rapporti contrattuali, le condizioni e le clausole da inserire nei relativi contratti.
2. Qualora la procedura adottata per la scelta del contraente richieda la predisposizione di un capitolato speciale che definisca contenuto, termini e condizioni dello specifico contratto da concludere, detto capitolato si conforma alle disposizioni del capitolato generale ed agli eventuali schemi di capitolato speciale approvati dalla Giunta regionale.
Art. 135
- Osservatorio generale dei prezzi
1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio generale regionale dei prezzi, cura la rilevazione e l'elaborazione dei dati sui prezzi di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività delle aziende sanitarie, con l'obiettivo di consentire acquisizioni al miglior prezzo di mercato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare per l'organizzazione dell'osservatorio che individua le modalità con le quali sono rilevati ed elaborati i dati concernenti le caratteristiche ed i prezzi di beni e servizi utilizzati dalle aziende sanitarie, anche con riferimento alla potenzialità produttiva e competenza dei fornitori ed alla loro efficienza e correttezza nell'esecuzione dei contratti.