Titolo IV
- ORDINAMENTO
Capo I
- Aziende sanitarie
Art. 31
- Aziende sanitarie
1. Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato, di cui all'
articolo 3 , comma 1-bis, del decreto delegato, di seguito denominato statuto aziendale, secondo quanto previsto dall'
articolo 50 .
Art. 32
1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono individuati nell'allegato A alla presente legge.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, salvo quanto previsto nelle disposizioni del capo III bis del titolo V.
Art. 33
- Aziende ospedaliero-universitarie
1. Le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all' allegato A alla presente legge, sono organizzate secondo la disciplina di cui all'
articolo 2 del d.lgs. 517/1999 .
2. Le aziende ospedaliero-universitarie assicurano, relativamente alle attività specialistiche loro attribuite dagli strumenti della programmazione regionale:
a) le prestazioni di ricovero;
b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
c) le attività di emergenza e urgenza ospedaliera, organizzate in forma dipartimentale;
d) le attività di ricerca clinica e preclinica;
e) le attività didattiche legate al sistema regionale della formazione sanitaria secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V;
3. Le aziende ospedaliero-universitarie perseguono lo sviluppo delle attività di alta specializzazione quale riferimento di area vasta, in relazione a livelli qualitativi verificati ed in coerenza con l'ottimizzazione della rete ospedaliera e con le indicazioni della programmazione regionale.
Art. 33 bis
1. L’azienda ospedaliero universitaria Meyer assicura, nell’ambito regionale, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta (704) Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 12.
ed i direttori generali delle aziende sanitarie, la funzione di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale. 2. In tale ambito, l'azienda ospedaliero universitaria Meyer procede, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta (704) Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 12.
ed i direttori generali delle aziende sanitarie, alla definizione: a) dei percorsi assistenziali omogenei, anche con l’integrazione ospedale-territorio e il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine alla sua abitazione, fatte salve le attività diagnostico- clinico-terapeutiche a più elevata complessità;
b) le iniziative necessarie per assicurare la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate;
c) di percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità in età pediatrica;
d) dei ruoli dei diversi soggetti che fanno parte della rete pediatrica;
e) dello sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie, in ambito pediatrico.
3. L'azienda ospedaliero universitaria Meyer si raccorda con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta (704) Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 12.
e con i direttori generali delle aziende sanitarie per la condivisione di una metodologia organizzativa omogenea, per l’applicazione di percorsi assistenziali definiti e per la promozione della qualità e dell’appropriatezza delle cure in ambito pediatrico. 4. Il governo e la composizione della rete pediatrica regionale è definito dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.
Art. 33 ter
1. Nei presidi ospedalieri toscani con oltre duemilacinquecento accessi pediatrici annui sono assunte le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell’assistenza pediatrica, nonché per garantire il diritto del minore all’accesso specifico riservato a cure tempestive ed appropriate, anche attraverso aree individuate fisicamente che garantiscano ai percorsi di permanenza nel settore dell’emergenza urgenza le peculiari necessità del minore, dalle attrezzature mediche e di assistenza agli spazi ludici e di soggiorno, di diagnostica e di cura.
2. Per la grave cronicità in età pediatrica sono istituiti percorsi per una precoce presa in carico integrata multidisciplinare. I centri di riferimento presenti in Toscana si coordinano e predispongono protocolli condivisi su tutto il territorio regionale validati dalla letteratura internazionale per una gestione in rete che garantisca la massima qualità, nonché la disponibilità di cure idonee prossime al luogo di residenza della famiglia.
Art. 34
1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell’organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate.
2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema dello statuto delle società che si intende costituire, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti in forma societaria avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto delegato.
3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l’andamento delle società costituite per le sperimentazioni gestionali.
Art. 34 bis
1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell’organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare convenzioni con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate.
2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema della convenzione che si intende attivare, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti con convenzione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis del decreto delegato.
3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l’andamento delle convenzioni attivate per le sperimentazioni gestionali.
Capo II
- Funzioni gestionali
Art. 35
- Organi
1. Gli organi delle aziende unità sanitarie locali sono:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale.
2. Gli organi delle aziende ospedaliero-universitarie sono quelli indicati dall'
articolo 4 del d.lgs. 517/1999 e disciplinati dai protocolli d'intesa di cui all'
articolo 13 , comma 2. Nei casi di aziende ospedaliero-universitarie cui siano stati conferiti beni e risorse anche da parte universitaria, con l'atto aziendale di costituzione dell'azienda può essere istituito apposito organo paritetico cui è conferita la delega alla gestione economico-patrimoniale.
Art. 36
- Funzioni e competenze del direttore generale
2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dallo statuto aziendale.
3. È riservata al direttore generale l'adozione dei seguenti atti:
b) la nomina dei membri del collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto delegato;
b bis) la proposta al prefetto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dell’elenco dei nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; (542) Lettera inserita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 3.
c) la nomina dei direttori o dei responsabili delle strutture ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali;
g) la relazione sanitaria aziendale;
i) la costituzione delle società di cui all'articolo 34;
3 bis. Ove costituita la società della salute, il direttore generale è componente dell’assemblea dei soci di cui all’articolo 71 sexies e della giunta esecutiva di cui all’articolo 71 septies ovvero designa il rappresentante dell’azienda unità sanitaria locale ai fini della partecipazione alla medesima giunta.(125) Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.
Art. 37
- Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale
1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.(310) Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 62, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 52.
(377) Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 7.
(705) Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 13.
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:
a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;
3. La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina.
4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile; il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è stipulato fra il Presidente della Giunta ed il direttore generale nominato nel termine di quindici giorni.(3) Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67, art. 3.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono altresì a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto delegato; non può gravare sul bilancio dell'azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente.
6 bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all' articolo 2 del d.lgs. 171/2016 . (667) Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 52.
(705) Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 13.
Art. 38
1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 2. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale al momento della nomina.
3. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.
Art. 39
- Cause di decadenza e revoca del direttore generale
2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto delegato è sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina.
3. La decadenza dalla nomina è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
5. Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale può comunque pronunciare la decadenza.
6. Il Presidente della Giunta regionale prescinde dai pareri nei casi di particolare gravità ed urgenza e nell'ipotesi di commissariamento aziendale.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale informa tempestivamente della decadenza del direttore generale o dell'eventuale commissariamento aziendale, la
conferenza aziendale dei sindaci,(129) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.
per l'azienda unità sanitaria locale, il rettore dell'università interessata
(668) Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 53.
(587) Nota soppressa.
(129) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.
per l'azienda ospedaliero-universitaria.
8. La conferenza aziendale dei sindaci, nel caso di manifesta inattuazione dei piani attuativi locali, può chiedere al Presidente della Giunta regionale di revocare il direttore generale o, qualora il contratto sia già scaduto, di non disporre l’attribuzione di un ulteriore mandato. (454) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 35.
9 bis. Il commissario di cui al comma 9:
b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa previsione dell’atto di nomina, sostituisce i direttori amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni;
12. Per le aziende ospedaliero-universitarie, i protocolli d'intesa di cui all'
articolo 13, comma 2, tra Regione e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto delegato.
Art. 40
1. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, che esprimono parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di loro competenza. (331) Parole inserite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 8.
I requisiti e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinate dagli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato. 2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis.
4. Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis, sentita la conferenza aziendale dei sindaci; si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 11 del decreto delegato.
5. Possono essere nominati direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale i soggetti che (378) Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 8.
abbiano svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione, che possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in scienze della formazione, in sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo sociologico;
b) diploma di laurea specialistica in servizio sociale;
c) iscrizione nella sezione A dell’albo di cui al combinato disposto della legge 23 marzo 1993 , n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). 6. Il trattamento economico del direttore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto in particolare della complessità delle funzioni esercitate.
7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile; tale contratto, redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è stipulato dall’azienda sanitaria.
8. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto delegato.
9. La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
10. Il direttore generale risolve il contratto stipulato con il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali, qualora sopravvengano:
a) alcuno dei fatti previsti dall’articolo 3, comma 11, del decreto delegato ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;
c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
11. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questi non provvede alla loro riconferma.
Art. 40 bis
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:
a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;
d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.
2. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.
3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato, all'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all' articolo 3 del d.lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3 del d.lgs. 171/2016 . 4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.
5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1, lettera d).
6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.
Art. 40 ter
1. In ogni azienda sanitaria è costituito il collegio di direzione, di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il collegio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo clinico dell'azienda con modalità disciplinate dallo statuto; la disciplina prevede la convocazione periodica dell'organismo da parte del direttore sanitario, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di partecipazione del collegio di direzione all'azione di governo.
2. Il collegio di direzione è composto da:
a) Il direttore sanitario, che lo presiede;
b) i vice presidenti del consiglio dei sanitari;
c) i direttori dei dipartimenti, di cui all’articolo 69 bis, comma 2;
d) i direttori infermieristico e tecnico sanitario di cui all’articolo 69 quinquies comma 5;
e) un medico di medicina generale eletto fra i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di cui all' articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , e un pediatra di libera scelta eletto dal comitato aziendale della pediatria di libera scelta. 3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte del collegio di direzione anche i coordinatori sanitari ed i coordinatori sociosanitari di zona di cui all'articolo 64.2, comma 4, ed i direttori dei presidi ospedalieri.
4. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono complessivamente in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, ove si verificasse uno squilibrio tra le due componenti, il collegio di direzione è integrato dal numero di membri necessario per raggiungere la parità, designati dai dipartimenti tra i dirigenti laureati responsabili di strutture organizzative all'interno dei dipartimenti stessi.
5. Alle sedute del collegio di direzione partecipano altresì il direttore amministrativo, e il farmacista incaricato dal direttore sanitario del coordinamento e dell'integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco.
Art. 41
- Collegio sindacale. Nomina e funzionamento
1 bis. Il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero– universitarie (546) Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 6.
, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 3, del decreto delegato, e dell’ articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 , (546) Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 6.
previa deliberazione del Consiglio regionale. (458) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 39.
1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione. (547) Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 6.
2. Il direttore generale nomina i sindaci revisori con specifico provvedimento e li convoca entro il termine massimo di dieci giorni dalla nomina; nella prima seduta il collegio procede alla elezione tra i propri componenti del presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione del presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro più anziano di età fino alla nomina del nuovo presidente.
2 bis. Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell’economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo collegio. (312) Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 64.
3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione dell’intero collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.(313) Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 64.
4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale, che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.
5. Il collegio tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti; i verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio e sono conservati negli atti del medesimo senza obbligo di trasmissione alla Giunta regionale; nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la Giunta regionale può comunque richiedere al collegio la trasmissione dei verbali.
6. Ai membri del collegio sindacale è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 13, del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale; le modalità di computo della indennità sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.(5) Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67, art. 4.
Art. 42
- Collegio sindacale. Funzioni
1. Il collegio sindacale:
a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'azienda sanitaria;
b) vigila sull'osservanza delle leggi;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
e) esercita il controllo anche sulle attività svolte dalle aziende stesse in materia di assistenza sociale e di servizi socio-assistenziali.
2. Tutti gli atti adottati dal direttore generale o su delega del medesimo, ad eccezione di quelli conseguenti ad atti già esecutivi, sono trasmessi al collegio sindacale entro dieci giorni dalla loro adozione; entro lo stesso termine gli atti sono pubblicati sull'albo dell'azienda sanitaria.
3. Il collegio entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto; se il direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi, entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al collegio medesimo; in caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie valutazioni ed a comunicarle al collegio.
4. Gli atti che, ai sensi della presente legge, non sono sottoposti al controllo della Giunta regionale diventano esecutivi, salva la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la pubblicazione all'albo dell'azienda sanitaria per quindici giorni consecutivi.
5. Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo sulla attività della azienda sanitaria, il collegio può eseguire controlli a campione; a tal fine all'inizio di ogni seduta definisce, dandone atto nel libro delle adunanze e nel verbale, i criteri di campionamento che intende utilizzare nell'esame degli atti; il collegio deve indicare le indagini eseguite, i criteri applicati e i risultati conseguiti anche nella relazione trimestrale di cui al comma 8.
6. Sono comunque soggetti a controllo puntuale da parte del collegio i seguenti tipi di atti:
b) regolamenti in materia di contabilità.
7. Il collegio esamina il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio ed esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al direttore generale; copia di tale relazione è allegata agli atti di bilancio e trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione di cui all'
articolo 10 , comma 3.
8. Su tutti i controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, il collegio redige trimestralmente una relazione, in cui esprime una valutazione complessiva circa l'andamento contabile nonché la gestione amministrativa dell'azienda sanitaria; la relazione è inviata al direttore generale e alla Giunta regionale; la Giunta regionale può esprimere indirizzi in ordine ai contenuti della relazione anche attraverso la predisposizione di appositi schemi-tipo.
Capo III
- Funzioni consultive del governo clinico
Art. 43
1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:
a) Organizzazione toscana trapianti;
c) Centro regionale sangue;
d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;
e) Centro regionale per la medicina integrata;
f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;
g) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);
h) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.
2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione tecnica regionale, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico e acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, può altresì costituire specifiche strutture con funzione di riferimento regionale.
3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico, può istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali.
a) l’organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;
b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’eventuale trattamento economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo del trattamento economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) le singole strutture di governo clinico di livello regionale possono essere collocate presso le aziende sanitarie o gli enti del servizio sanitario regionale o la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, laddove sia necessario garantire una posizione di autonomia e terzietà, avvalendosi anche di personale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, comandato o messo a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio sanitario regionale;
b) il responsabile delle singole strutture di governo clinico, che non sia individuato fra i dirigenti della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, può essere individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale o fra soggetti non dipendenti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia;
c) la complessità degli atti, delle funzioni e dell’impegno richiesto a ciascun responsabile degli organismi di cui al comma 1, può comportare la necessità che tali figure svolgano le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale;
e) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo parziale, l’incarico di responsabile è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell’amministrazione da cui il soggetto dipende.
Art. 43 bis
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.
2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche le cause di decadenza e revoca dell’incarico.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 44
- Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali
1. Il consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali è organismo elettivo e la sua composizione è così articolata:
a) la rappresentanza medica è costituita da ventisette membri; i componenti sono eletti, assicurando la presenza maggioritaria della componente ospedaliera; tale rappresentanza è composta da diciotto dirigenti medici ospedalieri, scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste dallo statuto aziendale, da tre medici dirigenti delle attività extra ospedaliere, di cui almeno uno del dipartimento di prevenzione, da quattro medici convenziona ti, di cui due medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale, da un medico veterinario eletto tra i dirigenti, un rappresentante delle medicine complementari;
b) da quattro a sei componenti in rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;
c) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico che assicurino la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;
d) tre componenti eletti tra il personale tecnico sanitario, assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della prevenzione.
2. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 1, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti:
a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 1, lettera a) tutti i medici dipendenti ospedalieri ed extra ospedalieri, ivi compresi i medici veterinari;
b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario di cui al comma 1, lettera b) tutti gli altri laureati del ruolo sanitario dipendenti dell'azienda unità sanitaria locale;
c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 1, lettera c) tutto il personale di assistenza infermieristica dell'azienda unità sanitaria locale;
e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici convenzionati di cui al comma 1, lettera a) tutti i medici convenzionati con l'azienda sanitaria.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, nel rispetto, comunque, del principio di rappresentatività delle attività ospedaliere ed extraospedaliere di cui al comma 1, lettere b) e c).
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro, si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.
5. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario che lo presiede.
Art. 45
- Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie è organismo elettivo, presieduto dal direttore sanitario, che ne è membro di diritto.
2. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri della rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, il numero dei membri elettivi delle due componenti è determinato tenendo conto dei membri di diritto, di cui ai commi 8 e 9, ascrivibili a ciascuna componente.
3. La componente elettiva è così articolata:
a) venti medici complessivi appartenenti alle componenti ospedaliera ed universitaria di cui due rappresentanti delle medicine complementari; i componenti ospedalieri sono eletti tra i dirigenti; i candidati sono scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste nello statuto aziendale;
b) tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale;
d) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico;
e) tre componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari, assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della prevenzione.
4. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 3, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti :
a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 3, lettera a), tutti i medici ospedalieri e tutti i medici universitari;
b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati di cui al comma 3, lettera c), gli altri laureati del ruolo sanitario dell'azienda ospedaliera e gli operatori sanitari laureati universitari;
c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 3, lettera d), tutto il personale di assistenza infermieristica della azienda ospedaliero-universitaria;
d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui al comma 3, lettera e) tutto il personale tecnico sanitario e di riabilitazione della azienda ospedaliero-universitaria;
e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici convenzionati con le aziende unità sanitarie locali dell'area vasta di riferimento, di cui al comma 3, lettera b), tutti i medici convenzionati con l'azienda.
5. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.
7. Qualora, a seguito di cambiamenti nella composizione della rappresentanza medica, si verifichi uno squilibrio tra componente ospedaliera e componente universitaria, in ottemperanza del principio della pariteticità delle componenti, di cui al comma 2, il membro elettivo della componente in eccesso che ha conseguito il minor numero di voti al momento dell'elezione è sostituito dal primo dei non eletti della componente in difetto; il direttore generale procede alla sostituzione; in assenza di dirigenti non eletti della componente in difetto, si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
8. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario che lo presiede.
9. Al fine di assicurare la piena rappresentatività nel consiglio dei sanitari delle strutture di cui al comma 3, lettera a), in sede di insediamento, il direttore generale può designare i membri, individuati tra i dirigenti, nel numero strettamente necessario a soddisfare i criteri di parità enunciati nei commi precedenti fino ad un massimo di otto membri, tenendo conto dei livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale. (463) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 42.
Art. 46
- Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo delle aziende e si esprime sugli atti di cui agli articoli
22 ,
23 ,
24 e
50 , nonché sulle materie individuate dallo statuto aziendale con particolare riferimento a quelle di carattere organizzativo e di funzionamento dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto delegato; il consiglio dei sanitari si esprime entro il termine di venti giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere; il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal consiglio dei sanitari.
2. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni; le elezioni del nuovo consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla cessazione del precedente e sono indette dal direttore generale nei sessanta giorni antecedenti la scadenza.
3. Il consiglio dei sanitari è convocato dal direttore sanitario che lo presiede; nella prima seduta il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto tre vice presidenti, di cui due medici, appartenenti, nell'azienda ospedaliero-universitaria, a ciascuna delle componenti di cui all'
articolo 45 , comma 3, lettera a);
i candidati alla vice presidenza devono provenire dalla componente elettiva del consiglio. (464) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 43.
4. Le sedute del consiglio sono valide solo in caso di partecipazione, in prima convocazione, di almeno la metà dei componenti; le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto; in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
Art. 47
- Elezioni del consiglio dei sanitari
1. Le modalità di elezione del consiglio dei sanitari ed i relativi criteri di selezione dei candidati, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal direttore generale.
2. Il regolamento assicura il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), ed all'
articolo 45 , comma 3, lettera a).
Art. 48
Abrogato.
Art. 49
Abrogato.
Capo III bis
Art. 49 bis
1. È istituito l’Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
2. L’Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:
a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte dai singoli organismi di governo clinico, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;
b) valorizzare la funzione strategica degli organismi di governo clinico;
c) garantire una gestione univoca sul piano tecnico, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche, dell'appropriatezza e della valutazione dei risultati;
d) contribuire alla valorizzazione delle risorse umane.
3. L’Organismo toscano per il governo clinico svolge le funzioni di:
a) coordinamento delle attività di governo clinico regionale;
b) consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico assistenziali;
c) espressione di pareri sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario di maggiore rilevanza;
d) predisporre e monitorare i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute sentiti i dipartimenti interaziendali di area vasta.
4. I componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico restano in carica per la durata della legislatura regionale.
Art. 49 ter
1. L’Organismo toscano per il governo clinico ha la seguente articolazione funzionale:
b) Ufficio di coordinamento;
c) Comitato tecnico scientifico.
Art. 49 quater
1. Il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in strutture sanitarie o in organismi scientifici consultivi nazionali o regionali e con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture del servizio sanitario nazionale.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l'Ufficio di coordinamento e il Comitato tecnico scientifico;
b) predispone, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l'ordine del giorno dell'Ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico;
c) sovrintende all’attuazione del programma dell’Organismo toscano per il governo clinico;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione sull’attività dell'organismo;
e) partecipa al Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS e alla Commissione regionale di bioetica senza diritto di voto.
Art. 49 quinquies
1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è composto:
b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 43;
c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell’ambito del Comitato tecnico scientifico;
d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi componenti, su proposta del Coordinatore;
g) dal coordinatore della commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari o suo delegato;
h) dal presidente della commissione regionale per la formazione sanitaria o suo delegato;
i) dal presidente della commissione terapeutica regionale o suo delegato;
l) dal coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica costituito a seguito della riorganizzazione di cui all’articolo 33 bis o suo delegato.
2. L’Ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
a) raccordo e coordinamento tra le attività delle singole strutture di governo clinico, di cui all’articolo 43;
b) espressione di pareri e formulazione di proposte su specifiche questioni inerenti all'operatività delle diverse strutture del governo clinico;
c) proposta al Comitato tecnico scientifico, sentito il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, del programma annuale di attività dell’Organismo toscano per il governo clinico;
d) formulazione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, qualora motivi di particolare urgenza non consentano la convocazione del Comitato tecnico scientifico;
e) proposta al Comitato tecnico scientifico del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico e delle eventuali modifiche.
3. Il Coordinatore cura l’insediamento dell’Ufficio di coordinamento.
4. L’Ufficio di coordinamento si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.
Art. 49 sexies
1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da:
a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all’articolo 43;
b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;
c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;
e) nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, su invito del Coordinatore ed in relazione alle tematiche trattate, i direttori, o loro delegati, dell’ARS e dell’Agenzia regionale di protezione ambientale della toscana (ARPAT), nonché il presidente, o un suo delegato, della Commissione regionale di bioetica.
4. Il Comitato tecnico scientifico svolge le seguenti funzioni:
a) espressione di pareri sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e su problematiche rilevanti o di prevalente carattere interdisciplinare o interprofessionale o comunque di ambito regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
b) predisposizione di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi diagrammi decisionali, su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute ed in raccordo con i dipartimenti interaziendali;
c) formulazione di proposte o espressione di pareri su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute in merito a tematiche di particolare rilevanza;
d) espressione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
e) approvazione, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, del programma annuale di attività e del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico.
5. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.
6. Su iniziativa del coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico o su richiesta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sono istituite le commissioni permanenti previste da normative specifiche o ritenute necessarie per problematiche peculiari che richiedono una valutazione continuativa; alle commissioni permanenti possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, individuati dal Comitato tecnico scientifico.
7. Il Comitato tecnico scientifico opera, di norma, attraverso le commissioni permanenti o, per tematiche specifiche e su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, attraverso gruppi di lavoro, costituti dagli esperti delle discipline o professioni interessate alla materia in discussione.
8. Nella prima seduta, su proposta del Coordinatore, i componenti di cui al comma 1, eleggono nel proprio seno i sei componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 1, lettera d).
Art. 49 septies
1. La Giunta regionale garantisce all’Organismo toscano per il governo clinico, nell’ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, una sede idonea, nonché un adeguato supporto tecnico-professionale e amministrativo.
2. Il supporto amministrativo è garantito dal settore competente in materia di governo clinico, attraverso il suo dirigente, che svolge funzioni di segretario dell’ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico (728) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 66.
, da un funzionario per le attività amministrative e contabili a supporto della operatività dell’Organismo toscano per il governo clinico e da adeguato personale amministrativo di supporto. Art. 49 octies
1. Al Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione dell’organismo, della complessità delle attività svolte e dell’impegno richiesto per lo svolgimento del compito.
2. Ai componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
3. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’ articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Art. 49 novies
1. Il regolamento dell’Organismo toscano per il governo clinico è adottato dal Comitato tecnico scientifico, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Comitato stesso.
2. Il regolamento definisce le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo toscano per il governo clinico, delle relative commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro.
Art. 49 decies
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l’Osservatorio per le professioni sanitarie.
2. L’Osservatorio per le professioni sanitarie opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell’identità, specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai vari profili, all’ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse.
3. L’Osservatorio per le professioni sanitarie si riunisce, di norma, tre volte l’anno e svolge le seguenti funzioni:
a) collaborazione con la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua di cui all’articolo 51, comma 3;
b) partecipazione ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo delle singole professioni, ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 51, comma 7;
c) formulazione di proposte ai fini della ottimizzazione della formazione professionale;
d) rilascio di pareri sugli atti di programmazione del servizio sanitario regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
e) elaborazione di indirizzi inerenti all'integrazione delle competenze professionali;
f) concorso alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ai sensi dell' articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). 4. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è composto da:
a) l’assessore competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
d) un componente per le altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale;
e) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico;
f) sei membri individuati dal Consiglio regionale, di cui un medico, un infermiere e quattro soggetti afferenti alle altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale.
5. I componenti di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), sono individuati fra i soggetti designati dagli ordini, collegi o associazioni professionali presenti nella regione tra professionisti con particolare esperienza nelle tematiche professionali che non ricoprano, al momento della designazione, cariche sindacali nazionali o regionali.
6. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dell’Osservatorio per le professioni sanitarie non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.
7. I componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.
8. Qualora sia accertata l’esistenza o la sopravvenienza della causa di esclusione di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell’interessato dall’incarico di componente l’Osservatorio per le professioni sanitarie.
9. Il presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l'Osservatorio per le professioni sanitarie ;
b) predispone l'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie ;
c) sovrintende ai lavori dell’Osservatorio per le professioni sanitarie.
10. L'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie può essere integrato su iniziativa del presidente o su richiesta del Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico o di almeno un terzo dei rappresentanti delle professioni presenti.
11. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è dotato di un ufficio di presidenza, con funzioni di supporto del presidente, costituito:
b) da un rappresentante dei medici e da un rappresentante degli infermieri, con funzione di vicepresidenti;
c) dal Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.
12. L’Osservatorio per le professioni sanitarie adotta, su proposta dell’ufficio di presidenza, il regolamento interno, in cui sono definite le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio stesso.
13. Ai componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
14. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’ articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 , convertito dalla l. 122/2010 . Capo IV
- Statuto aziendale
Art. 50
2. Sono contenuti nello statuto aziendale:
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica, e le competenze dei relativi responsabili;
d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore amministrativo e sanitario e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali e del responsabile della zona-distretto;
e) la disciplina delle modalità per il conferimento delle deleghe di cui all’articolo 36, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo;
3. Lo statuto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie è adottato in conformità ai protocolli d’intesa tra Regione e università di cui all’articolo 13.
4. Lo schema di statuto aziendale e il regolamento di organizzazione aziendale (468) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 46.
è trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale, nonché con i principi ed i criteri stabiliti dalla legge. La Giunta regionale esprime il proprio parere, sentita la commissione consiliare competente, (468) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 46.
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione dello statuto aziendale. 6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio sono costituite società della salute, le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali sono adottate d’intesa con le stesse società della salute.
7. Per le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinati con atti regolamentari:
a) la definizione delle specifiche finalità delle articolazioni organizzative professionali che tengono conto della presenza di attività didattica e di ricerca;
Capo IV bis
Art. 50 bis
a) il direttore generale;
b) il consiglio di indirizzo e verifica;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale;
e) il collegio di direzione.
Art. 50 ter
1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora l’IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina è acquisita l’intesa con il rettore dell’università degli studi.
2. Il direttore generale:
a) adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS;
b) assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
c) è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell’IRCCS. Al direttore generale sono riservati gli atti di cui all’articolo 36, comma 3.
3. Al direttore generale dell’IRCCS si applicano le cause di decadenza e revoca dalla nomina previste dall’articolo 39.
Art. 50 quater
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall’articolo 40, comma 10.
Art. 50 quinquies
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 9 del d.lgs. 288/2003.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L’atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRRCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
Art. 50 sexies
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L’incarico ha natura esclusiva, ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale. (786) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64.
3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
Art. 50 septies
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 288/2003.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.
4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero fra i funzionari del Ministero stesso che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. (787) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65.
Art. 50 octies
1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall’articolo 40 ter.
2. La composizione del collegio di direzione di cui all’articolo 40 ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.
3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all’articolo 17 del d.lgs. 502/1992.
Art. 50 novies
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intesa sottoscritta il 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono individuate:
a) la sede legale dell’istituto e le eventuali altre sedi operative;
b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute, che lo approvano nei quaranta giorni successivi al ricevimento.
Art. 50 decies
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell’ESTAR.
2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all’ESTAR e alla Regione.
Art. 50 undecies
Abrogato.
Capo V
- Formazione sanitaria e ricerca
Art. 51
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere opportunità di sviluppo dei centri di eccellenza e l'innalzamento omogeneo della qualità dell'assistenza della rete ospedaliera
e territoriale (471) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 47.
, tenuto conto della
programmazione sanitaria e sociale integrata locale e di area vasta, (137) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.
dei dati di mobilità sanitaria extraregionale, del bacino di utenza delle singole aziende sanitarie e dei relativi bisogni di salute, può finanziare, sentita la commissione regionale per la formazione di cui al comma 4, programmi di perfezionamento del personale mediante la stipula di specifici accordi con le università ed i centri specialistici regionali, nazionali ed esteri di riferimento nelle specifiche materie di interesse strategico.
2. Con le finalità di cui al comma 1, per valorizzare le risorse professionali esistenti all'interno del servizio sanitario regionale e adeguare la formazione degli operatori al modello produttivo e organizzativo del servizio stesso, la Giunta regionale istituisce la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua.
3. La rete è costituita dal sistema delle aziende sanitarie e dell'ESTAR (333) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 10.
di cui all'articolo 100, dalle società della salute, dall'ARS, dagli enti di ricerca e dagli istituti di cui all'articolo 14, dall’ISPRO di cui alla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica “ISPRO”) (729) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 67.
e dalle altre strutture che effettuano attività formativa di livello regionale. (471) Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 47.
La rete si avvale della collaborazione delle università toscane e degli ordini e collegi professionali della Regione, anche attraverso l'Osservatorio per le professioni sanitarie. (640) Parole aggiunte con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 13.
(138) Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.
4. Ferme restando le competenze degli organismi previsti dai contratti collettivi di lavoro, la Giunta regionale istituisce, sentito
l'Osservatorio per le professioni sanitarie (641) Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 13.
e nel rispetto del criterio della rappresentatività delle figure professionali che operano all'interno del servizio sanitario regionale pubblico e privato, delle professioni e con la partecipazione dell'università, una apposita commissione regionale per la formazione sanitaria, quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulla rete formativa.
5. La commissione per la formazione sanitaria elabora proposte e formula pareri in materia di formazione continua relativamente a:
a) programmazione regionale, di area vasta e aziendale della formazione continua;
b) indirizzo e coordinamento del sistema formativo del servizio sanitario regionale;
c) criteri e procedure per l’accreditamento degli eventi formativi, residenziali e sul campo;
d) implementazione dei criteri di accreditamento dei provider educazione continua in medicina (ECM);
6 bis. L'Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria, già istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, svolge le seguenti funzioni:
7. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro, determina le modalità di partecipazione degli ordini e collegi professionali ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo dei singoli professionisti
, anche attraverso l'Osservatorio per le professioni sanitarie (646) Parole inserite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 13.
ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, per realizzare la sintesi tra la formazione continua necessaria per il buon funzionamento delle strutture e dei servizi e la valorizzazione delle singole professionalità.
Art. 52
- Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base
1. La Regione, di intesa con le università toscane, garantisce l'apporto della rete formativa regionale alla formazione di base, di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del servizio sanitario), degli operatori del servizio sanitario regionale avvalendosi della commissione regionale per la formazione sanitaria, con funzioni di:
b) elaborazione dei criteri per la scelta delle sedi didattiche;
c) definizione dei fabbisogni formativi;
d) attuazione dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto delegato per quanto attiene alla formazione specialistica.
Art. 53
Abrogato.
Art. 54
- La ricerca e l'innovazione
1. Per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in sanità, la Giunta regionale promuove anche attraverso la costituzione di apposite strutture organizzative, il coordinamento e favorisce la complementarietà delle azioni intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale, da quelli di cui agli
articoli 13 e
14, dai centri regionali di ricerca e innovazione, dal volontariato e dai privati, nonché il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti; il
piano sanitario e socialeintegrato regionale(140) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 45.
può prevedere a tali fini l'utilizzo dei finanziamenti del fondo sanitario regionale.
La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale.(223) Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 18.
2. Per sostenere la crescita qualitativa dei livelli di assistenza e di favorire processi di appropriatezza, sicurezza ed economicità nell'erogazione
dell' assistenza sanitaria e farmaceutica in particolare (476) Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 49.
, la Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, promuove e favorisce programmi organici di ricerca, orientandone lo sviluppo verso:
a) il superamento delle criticità emerse all'interno del servizio sanitario regionale;
c) la cura delle patologie rare;