Capo III
Art. 18
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo strumento di programmazione intersettoriale (389) Parola inserita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 12.
con il quale la Regione, nell’ambito del programma regionale di sviluppo, definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per l’organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione rilevati dagli strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata di cui all’articolo 20 e dagli studi di ricerca epidemiologica affidati all’Agenzia regionale di sanità (ARS) ed alle società scientifiche. Stabilisce anche la programmazione in materia di servizio civile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale). (297) Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 19.
Il piano sanitario e sociale integrato regionale definisce inoltre per l’ambito sanitario e sociale l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale. (285) Parole aggiunte con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 7.
2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata previo parere della conferenza regionale dei sindaci (390) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 12.
, (391) Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 12.
Ai fini dell’elaborazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (390) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 12.
Art. 19
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo del servizio sanitario regionale e dei servizi socio-assistenziali. Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.(223) Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 18.
2. Per le politiche sanitarie in particolare sono definiti:
a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali prestazioni da garantire in termini di equità a tutti gli assistiti, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali;
b) i criteri di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende unità sanitarie locali e, per ciascuna azienda unità sanitaria locale, tra le zone-distretto;
c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse finanziarie destinate alla copertura di specifici fabbisogni per attività di alta qualificazione, per specifici programmi individuati dagli strumenti di programmazione regionale, per il funzionamento di enti, aziende o organismi regionali operanti nel settore sanitario, per il sostegno degli investimenti per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie regionali;
d) gli indirizzi per la valorizzazione e qualificazione dell’assistenza nelle zone insulari e montane e le risorse regionali ad esse destinate;
e) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle aziende unità sanitarie locali, con particolare riferimento a quelle impiegate nella prevenzione;
f) le azioni programmate di rilievo regionale e i progetti obiettivo, da realizzare tramite le società della salute e, laddove non costituite, in collaborazione con gli enti locali;
g) i criteri per la elaborazione dei piani di area vasta e per la definizione di intese ed accordi tra aziende, di cui all’articolo 8, comma 4 e per la disciplina della contrattazione con i soggetti privati accreditati;
h) le direttive relative alla organizzazione delle aziende sanitarie;
i) i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe anche in relazione alle diverse tipologie di soggetti erogatori;
l) gli strumenti per l’integrazione delle medicine complementari negli interventi per la salute.
3. Per le politiche sociali in particolare sono definiti:
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi atte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4 della l.r. 41/2005 ; d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
e) le modalità di ripartizione alle società della salute e, laddove non costituite, agli enti locali, in ambito zonale, delle risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di parametri oggettivi rilevati in relazione ai seguenti elementi:
1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;
2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;
3) bisogni di assistenza;
4) situazione demografica e territoriale delle diverse zone.
f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi della normativa regionale vigente;
h) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di interesse regionale;
i) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione sociale;
4. Il piano sanitario e sociale integrato regionale contiene gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione relativi allo stato di attuazione della programmazione regionale ai sensi dell’articolo 20.
Art. 20
1. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata:
a) il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione di cui al comma 2;
b) la relazione sanitaria aziendale di cui all’articolo 24;
d) la relazione sanitaria regionale di cui al comma 3;
e) la relazione sullo stato di salute di cui al comma 4.
2. La Giunta regionale elabora ogni anno il rapporto di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito a specifici settori e obiettivi di salute e lo trasmette al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale elabora, a conclusione del ciclo della programmazione sanitaria e sociale integrata, la relazione sanitaria regionale e la relazione sociale regionale di cui all’articolo 42 della l.r. 41/2005 e le trasmette al Consiglio regionale e alla Conferenza regionale dei sindaci (587) Nota soppressa.
. La relazione sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni sanitarie aziendali e degli strumenti di valutazione propri delle società della salute: a) valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione;
b) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale.
4. La relazione sullo stato di salute è il documento di monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività sanitarie territoriali e sociali, che la società della salute, ove costituita, o la conferenza zonale dei sindaci redige annualmente.
Art. 20 bis
1. Nel quadro delle politiche di promozione della salute, al fine di definire gli strumenti e le procedure per la valutazione della programmazione sanitaria e sociale integrata e di individuare idonei strumenti di osservazione dello stato di salute, dell’evoluzione dei fenomeni sociali, dello stato dei servizi, la Giunta regionale determina i rapporti di collaborazione, oltre che con l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) (723) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 60.
e con l’ARS, con istituti universitari con specifica esperienza negli ambiti del management sanitario e sociale integrato, delle attività di formazione avanzata e della misurazione e valutazione della “performance” del sistema sanitario e sociale integrato e dei soggetti che lo costituiscono. Art. 20 ter
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:
b) registro difetti congeniti;
c) registro malattie rare;
d) registro malattie demielinizzanti;
e) registro degli impianti protesici mammari.
2. I registri di patologia di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera e), è istituito per le finalità specificamente previste all’articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2012, n. 86 (Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori); con il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2022, n. 207 (Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari) sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della l. 86/2012 i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro diverso livello di aggregazione, le modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto sottoposto all'impianto e la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
Art. 21
1. Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale.
2. È compito del PIS:
a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;
b) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;
c) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;
d) individuare le modalità attuative;
e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;
f) individuare, sulla base degli obiettivi di salute di cui alla lettera a), le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di quelle dei comuni;
g) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
h) promuovere l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti cliniche integrate e strutturate;
i) definire, tenuto conto della complessiva organizzazione aziendale, la distribuzione sul territorio dei relativi presidi;
l) individuare gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di zona.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, ciascuna articolazione territoriale individua un referente che partecipa alle sedute degli organismi di cui agli articoli 11 e 12, con diritto di voto limitatamente alle deliberazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), e all’articolo 12, comma 6, lettere a) e b). (603) Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 4.
3. Il PIS è approvato dalla conferenza zonale integrata o dalle società della salute ove esistenti, si coordina e si integra con il piano di inclusione zonale (PIZ) di cui all' articolo 29 della l.r. 41/2005 , ed è presentato nei consigli comunali entro trenta giorni dalla sua approvazione. 4. In caso di accordo con la conferenza zonale dei sindaci il ciclo di programmazione del PIS può assorbire l’elaborazione del PIZ.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:
a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;
b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.
6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l'attivazione delle risorse di cui all' articolo 29, comma 5, della l.r. 41/2005 . 7. La Giunta regionale elabora linee guida per la predisposizione del PIS e per la sua integrazione con il PIZ.
Art. 22
1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalla conferenza aziendale dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo i PIS, relativamente alle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti. (435) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 20.
a) attraverso il programma operativo annuale delle cure primarie, articolato per zona-distretto, che definisce i programmi attuativi delle cure primarie, della sanità d’iniziativa, dei presidi distrettuali, delle unità complesse e delle forme associate della medicina generale; tale programma operativo definisce anche i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali delle cronicità e le relative modalità di lavoro interprofessionale;
b) attraverso l'atto per l’integrazione socio-sanitaria, articolato per zona-distretto, che definisce i programmi attuativi dei servizi e delle attività ad alta integrazione sociosanitaria determinando nel contempo il relativo budget di livello zonale costituito dalle risorse sanitarie e dalle risorse sociali; tale programma operativo definisce anche i percorsi di valutazione multidimensionale delle non autosufficienze e delle fragilità e le relative modalità di lavoro interprofessionale.
6. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta i programmi annuali di attività di cui al comma 5 entro l'anno precedente a quello di riferimento e li trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci che lo approva; successivamente il direttore generale trasmette il programma annuale alla Giunta regionale che verifica la conformità dello stesso alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale entro quaranta giorni dal ricevimento; nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza aziendale dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di conformità ed essersi confrontata con la conferenza aziendale dei sindaci, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell'attività.
Art. 23
- Piani attuativi ospedalieri
1. Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del
piano sanitario e sociale integrato regionale(109) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.
e del piano di area vasta, nonché degli indirizzi e valutazioni dell'organo di indirizzo, le aziende ospedaliero-universitarie programmano le attività di propria competenza.
5. Il piano attuativo ospedaliero si realizza attraverso programmi annuali di attività adottati dal direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, acquisiti gli indirizzi e le valutazioni dell'organo di indirizzo; i programmi annuali sono approvati con lo stesso procedimento di cui al comma 4.
Art. 23 bis
1. Il piano di area vasta è lo strumento attraverso il quale si armonizzano e si integrano, su obiettivi unitari di salute ed in coerenza con la programmazione regionale, i livelli di programmazione dell'azienda unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliera universitaria.
2. Il piano di area vasta, in particolare, coordina l’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, definiti attraverso i dipartimenti interaziendali di area vasta, garantendo l'appropriatezza degli interventi, anche tenendo conto delle particolari condizioni delle zone disagiate e montane del territorio.
3. Il piano di area vasta è proposto, in conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all’articolo 9 ter, comma 2, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci ed il rettore dell’università per quanto di competenza. (703) Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 11.
5. Il piano di area vasta ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale ed è aggiornato annualmente.
Art. 24
- Relazione sanitaria aziendale
1. La relazione sanitaria aziendale è lo strumento di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e aziendale e ne costituisce strumento rilevante per la definizione; la relazione sanitaria aziendale in particolare evidenzia i risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni, con riguardo anche agli obiettivi del piano attuativo e con distinto riferimento all'attività sanitaria e sociale integrata, alle attività sanitarie degli ambiti territoriali e a quella socio-assistenziale.(111) Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.
2. La relazione sanitaria aziendale è adottata dal direttore generale, previo parere del consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La relazione sanitaria aziendale è trasmessa:
Art. 25
- Fondo sanitario regionale
1. Il fondo sanitario regionale è così composto:
b) fondi per lo sviluppo dei servizi, destinati alla copertura di specifici fabbisogni e servizi di interesse generale, per attività di elevata qualificazione, per specifici programmi individuati dagli strumenti di
programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, (114) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.
per il sostegno degli investimenti e per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie;
c) fondi finalizzati all'organizzazione del sistema, destinati a organismi ed enti a carattere regionale e a iniziative dirette della Regione in materia di innovazione e sviluppo del sistema.
2. La Giunta regionale può procedere all'accantonamento di quote del fondo sanitario regionale da destinare al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario complessivo del sistema e da attribuire alle aziende sanitarie anche sulla base della individuazione negoziale di specifici obiettivi e risultati.
Art. 26
- Determinazione del fabbisogno finanziario
1. La Giunta regionale, in sede di elaborazione del documento di programmazione economica e finanziaria, procede:
a) alla stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale per il triennio successivo, tenuto conto dell'evoluzione della domanda di salute, dell'andamento a livello regionale dei costi dei fattori produttivi, degli obiettivi di crescita programmati, del programma degli investimenti;
b) alla stima delle risorse finanziarie disponibili che costituiscono il fondo sanitario regionale di cui all'
articolo 25 .
2. A seguito di quanto stabilito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale procede annualmente:
a) alla ripartizione del fondo sanitario regionale ai sensi dell'
articolo 25 , comma 1;
c) alla individuazione, anche in corso di esercizio, delle manovre da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse.
Art. 27
- Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali
1. La Giunta regionale provvede annualmente, all’assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale finalizzati anche ad assicurare un’equa ripartizione delle risorse in funzione delle diverse condizioni socio ambientali del territorio delle aziende medesime. (442) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 24.
1 bis. Nell’assegnazione di cui al comma 1, sono individuate le quote del fondo da attribuire con vincolo di destinazione alle zone-distretto, tenuto conto delle determinazioni adottate dalla conferenza regionale dei sindaci (763) Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 65.
ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera e).(116) Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65, art. 4.
Art. 28
- Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie avviene in relazione al volume delle prestazioni erogate, computate sulla base delle tariffe massime fissate dalla Regione, ovvero sulla base delle valorizzazioni concordate tra le aziende nell'ambito delle intese di cui all'
articolo 8 , comma 4, lettera d).
2. Alle aziende ospedaliero-universitarie sono altresì assegnate quote dei fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all'
articolo 25 , comma 1, lettera b), per il finanziamento di funzioni di riferimento regionale non sufficientemente remunerate dalle tariffe e per specifiche finalità previste dagli strumenti di
programmazione sanitaria e sociale integrata regionale.(118) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 32.
Art. 29
- Finanziamento della mobilità sanitaria
1. Le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal
piano sanitario e sociale integrato regionale, (119) Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.
sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione privata o pubblica, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto alla erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione.
2. Per prestazioni residenziali di ricovero non ospedaliero, nel caso di cambiamento di residenza dell'assistito, in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la Giunta regionale può disciplinare il permanere della titolarità dei relativi oneri alla azienda unità sanitaria locale di residenza al momento del ricovero avendo a riferimento la durata del ricovero e la residenza del nucleo familiare di appartenenza.
3. Gli scambi finanziari così determinati possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazione regionali.
4. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità e le procedure per regolare il sistema degli accordi diretti interaziendali e quello delle compensazioni regionali, in base allo sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure di controllo, anche in relazione alle disposizioni emanate a livello statale circa le modalità di compensazione della mobilità sanitaria interregionale.
5. La valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra aziende sanitarie e tra queste e le istituzioni private, e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione; in assenza di accordi convenzionali, si applicano le tariffe massime regionali.
6. La Giunta regionale,
fermo restando il diritto dei cittadini di ricorrere alle prestazioni dei produttori accreditati quando la struttura pubblica non sia in grado di assicurare le prestazioni nei tempi necessari, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e in relazione alle risorse disponibili e all’attuazione della programmazione regionale, (120) Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.
può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario; i suddetti vincoli possono, a seguito di accordi stipulati con altre Regioni, riguardare anche le prestazioni rese a cittadini toscani fuori dal territorio regionale. Le aziende sanitarie, all'interno dell'area vasta di riferimento, tenuto conto delle vocazioni aziendali, definiscono annualmente accordi di ordine finanziario per le prestazioni sanitarie derivanti dai flussi di mobilità interaziendale.
Art. 30
- Finanziamento aziendale tramite tariffe
1. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza; in tal caso le aziende sanitarie definiscono le modalità di valorizzazione, a carico delle istituzioni pubbliche o private o dei soggetti privati nei confronti dei quali le stesse sono erogate, tramite apposite tariffe determinate dall'azienda sanitaria sulla base dei costi onnicomprensivi sostenuti.
2. Le aziende sanitarie possono altresì erogare prestazioni previste dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza in regime di libera professione dei dipendenti, prevedendone la valorizzazione tariffaria sulla base delle direttive e dei vincoli appositamente disposti dalla Giunta regionale in conformità alla legislazione vigente.
3. Le aziende sanitarie organizzano le attività di cui ai commi 1 e 2, assicurando il regolare svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, conformemente agli indirizzi regionali.
Art. 30 bis
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.
1 bis. Fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni legislative o regolamentari a valenza nazionale, la determinazione delle poste del valore della produzione che compongono le entrate proprie correnti di cui al comma 1 è affidata a deliberazioni della Giunta regionale. (445) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 27.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.
4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, l'ESTAR, nell'ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, può essere autorizzato a contrarre indebitamento. (330) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 7.
In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito.